Indennità di frequenza per i minori affetti da disabilità: chi ne ha diritto?

Ai minori affetti da disabilità la norma riconosce, a determinate condizioni, una particolare prestazione economica di natura assistenziale, denominata “indennità di frequenza”, il cui scopo è quello di garantire e agevolare l’accesso alle cure, ai trattamenti riabilitativi, all’istruzione scolastica e alla formazione professionale.

Il beneficio è riservato ai soggetti minorenni che si trovino nelle seguenti condizioni, accertate dalle competenti commissioni mediche:
– invalidi civili ai quali siano state riscontrate persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età del soggetto richiedente, da valutare in riferimento alla normale crescita fisiologica del bambino o del ragazzo;
– ipoacustici con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz.

Oltre alla presenza del requisito sanitario, occorre che il minore sia regolarmente residente in Italia e sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario titolare di permesso soggiorno di durata non inferiore ad un anno (ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico sull’Immigrazione).

Come indica il nome della prestazione, il riconoscimento della indennità è subordinato alla frequenza continua o periodica di:
– centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nei trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero;
– corsi di studio in scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado. La legge 289/90, nella sua stesura originaria, limitava l’assegno alla frequenza delle sole scuole, compresa la materna: la Corte Costituzionale (sentenza n. 467/2002) ha ampliato la platea dei destinatari estendendo la prestazione anche ai bambini che frequentano l’asilo nido;
– centri di formazione o addestramento professionale finalizzati all’inserimento sociale del ragazzo.

L’indennità è limitata alla durata del ciclo di studi-formativo o del trattamento terapeutico e, dunque, è corrisposta dall’INPS per il periodo che va dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio delle attività scolastiche, formative o terapeutiche, sino al mese successivo a quello della loro cessazione.

Nel caso degli studenti, nel periodo di vacanza estivo l’Istituto sospende il pagamento della prestazione per poi riattivarlo alla ripresa dell’anno scolastico o formativo.

Tuttavia, se durante l’estate il minore frequenta centri terapeutici, riabilitativi o di recupero è possibile richiedere all’INPS il pagamento della indennità per i mesi mancanti, dimostrando l’avvenuto svolgimento delle attività.

La prestazione è incompatibile con l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili e dei ciechi civili, con la speciale indennità per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi. In altri termini, se il minore si trova anche nelle condizioni per accedere ad uno di questi trattamenti assistenziali potrà optare ragionevolmente per quello più favorevole percependo non due, ma un solo assegno.

L’indennità di frequenza non spetta per i periodi di ricovero ospedaliero, durante i quali è temporaneamente sospesa a prescindere dalla durata e dalla natura del ricovero.

L’assegno è riconosciuto alle stesse condizioni di bisogno economico richieste per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali e nello stesso importo: dunque, per il 2018 la cifra mensile erogata è di 282,75 euro ed è corrisposta a condizione che il minore abbia un reddito personale inferiore ai 4.853,29 euro.