Pensioni: in arrivo la rata di dicembre con importo aggiuntivo e tredicesima 

Anche quest’anno il mese di dicembre porta in dote ad alcuni pensionati il cosiddetto importo aggiuntivo.
La somma di 154,94 euro viene infatti corrisposta dall’INPS in aggiunta alla tredicesima, come previsto dalla Legge Finanziaria del 2001, ai titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo, che si trovino in determinate condizioni reddituali.
– in primo luogo, l’importo complessivo delle pensioni possedute (comprensivo delle maggiorazioni e dell’incremento al milione) non deve superare il limite di € 6.751,40 per il 2018;
– inoltre, se il pensionato non è coniugato non deve possedere un reddito assoggettabile all’Irpef superiore a 9.894,69 euro, mentre per il pensionato coniugato il limite di reddito cumulato con il coniuge è di 19.789,38 euro (non deve comunque essere superato il limite personale di 9.894,69 euro).

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF. Non vanno invece considerati, oltre alla casa di abitazione, il TFR, le rendite Inail, le pensioni di guerra, le prestazioni di invalidità civile, i trattamenti di famiglia e gli interessi derivanti da depositi bancari o postali e da titoli di Stato.
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per tutte le pensioni erogate dall’Inps con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, le prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.
L’importo aggiuntivo viene pagato:
– in misura intera se l’importo complessivo annuo della pensione non supera i 6.596,46 euro;
– in misura ridotta nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra 6.596,46 e 6.751,40 euro annui;
– nulla spetta invece al pensionato se l’importo complessivo delle pensioni risulta superiore a 6.751,40 euro annui.

Per le pensioni aventi decorrenza nel corso dell’anno, il bonus, così come il limite di reddito per averne diritto, sono rapportati ai mesi in cui si riceve la pensione.
Il bonus è erogato in via provvisoria, in attesa della verifica dei dati reddituali definitivi. L’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né in relazione alla concessione di altre prestazioni.