La NASpI: da sussidio a incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore titolare di NASpI ha la possibilità di richiedere all’INPS l’anticipo in un’unica soluzione di quanto non ancora percepito, per destinarla all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’impresa individuale, oppure per associarsi in cooperativa.
L’anticipo dell’indennità come incentivo all’autoimprenditorialità è riconosciuto anche al lavoratore che intenda sviluppare o consolidare un’attività autonoma già in essere durante il rapporto di lavoro dipendente da cui è derivata la NASpI.

Le attività per le quali è possibile chiedere l’incentivo devono rientrare in una delle seguenti categorie:

1. attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse;

2. attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative;

4. la costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.a.) a condizione che il socio risponda illimitatamente;

5. costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c o S.a.s);

6. costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l).

L’attività deve comunque configurarsi come lavoro autonomo o di impresa: ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale, e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.
L’anticipazione della Naspi non è riconosciuta neppure in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
Per avvalersi dell’anticipo è necessario presentare all’INPS un’apposita domanda in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, a pena di decadenza.
La data di inizio attività coincide con la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa di cui al DL. 7/2007.
Se l’attività era già in essere durante il rapporto di lavoro dipendente da cui ha avuto luogo la NASpI, la domanda deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione.
Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la liquidazione anticipata è tenuto a restituire per intero l’anticipazione, salvo il caso in cui la nuova occupazione sia avviata con la cooperativa di cui è diventato socio.
L’erogazione anticipata della Naspi a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.

Per qualunque chiarimento puoi rivolgerti agli sportelli del Patronato Acli: troverai un nostro operatore sempre disponibile per informazioni e assistenza per l’invio della pratica.

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Fabio Raggi