Diritto all’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale

La legge di Bilancio di quest’anno prevede, a partire dal 1° gennaio 2019, la reintroduzione nel nostro ordinamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Si tratta di una particolare misura a sostegno del reddito riconosciuta, a determinate condizioni, a favore dei titolari o collaboratori di un’impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell’attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia.

Tale prestazione economica, introdotta inizialmente nel 1996 in via temporanea ed oggetto di successive proroghe, diviene ora una misura stabile.

Destinatari del beneficio sono esclusivamente gli iscritti alla Gestione Commercianti che esercitano le seguenti attività:

 

attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o di collaboratori;

attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o di collaboratori;

gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o di collaboratori;

gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Costoro possono accedere al beneficio se abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione, nel caso in cui fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza alla Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA). È necessario, inoltre, che risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione commercianti, al momento della cessazione dell’attività, e che abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, o almeno 57, se donne.

L’importo dell’indennizzo per il 2019 è pari a 513,01 euro e spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda telematica, previo perfezionamento di tutti i requisiti suddetti, fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile.

L’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia e con lo svolgimento di qualsiasi tipo lavoro, sia dipendente che autonomo. Nel caso in cui il titolare riprendesse una qualsiasi attività lavorativa, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della medesima. L’indennizzo cesserà dal primo giorno del mese successivo alla ripresa.

Per eventuali approfondimenti e valutazioni personalizzate, vieni a trovarci presso le sedi del Patronato Acli, i nostri operatori sono a tua disposizione. Trova la sede più vicina o Prenota un appuntamento, ti aspettiamo!

 

Fabio Raggi