Famiglia e lavoro: riposi per allattamento e congedo parentale a ore

Tra le diverse misure a sostegno della maternità, alcune consentono alla lavoratrice di accudire il neonato senza assentarsi totalmente dal proprio lavoro ma solo in modo parziale, consentendole di rispondere alle esigenze del bambino salvaguardando al contempo la propria retribuzione, oltre a competenze e legami professionali.
Una buona opportunità per le neo-mamme che nel primo anno di vita del bambino hanno diritto a particolari permessi giornalieri da dedicare all’allattamento ed alla cura del neonato.
Ai fini stipendiali queste ore di riposo sono considerate lavorative a tutti gli effetti e comportano il diritto per la madre di lasciare i locali aziendali per recarsi dal figlio.
La misura, che si applica a tutte le lavoratrici dipendenti con esclusione delle colf e delle lavoranti a domicilio, consiste in due ore di riposo, anche cumulabili, nell’arco della giornata.
Il riposo si riduce ad una ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore, oppure se la lavoratrice usufruisce dell’asilo nido istituito dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle vicinanze.
In caso di parto plurimo le ore di permesso vengono raddoppiate, ed è facoltà del padre usufruire di quelle aggiuntive anche contemporaneamente alla madre.
In alternativa alla madre, i permessi per allattamento possono essere concessi anche al padre (previa domanda da inoltrare all’INPS) se:

i figli sono affidati esclusivamente a lui;

la madre lavoratrice dipendente sceglie di non avvalersene;

la madre non è una lavoratrice dipendente (lavoratrice autonoma, libera professionista o non occupata);

la madre è deceduta o è gravemente inferma.

 

Il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto, sino all’anno di vita del bambino. Non gli spettano invece se nello stesso periodo la madre beneficia del congedo parentale.

Le disposizioni sui riposi giornalieri si applicano anche in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

In alternativa a questa misura, da fine giugno 2015 i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore, che deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

Anche per la modalità di fruizione oraria del congedo parentale, così come per quella su base giornaliera e mensile, ai dipendenti viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera e rimangono invariati anche la durata ed i limiti complessivi ed individuali entro cui i genitori possono assentarsi dal lavoro.

Permessi per allattamento e congedo parentale su base oraria rispondono, in modo diverso, all’esigenza di evitare una totale sospensione dell’impegno lavorativo a favore di un orario ridotto, consentendo un maggiore equilibrio tra lavoro e vita familiare, in un momento delicato come il primo anno di vita dei bambini. La legge prevede le due misure come alternative tra loro.

Fabio Raggi