Può accadere che una lavoratrice o un lavoratore, a seguito delle conseguenze di un infortunio (e più raramente a causa di una malattia professionale), non sia più in grado di svolgere le mansioni precedentemente assegnate.
“L’Inail ha chiuso l’infortunio, ma io non riesco più a svolgere il lavoro che facevo prima”: è una frase che i nostri operatori purtroppo si sentono dire più spesso di quanto si possa pensare.
Nei casi più gravi, ciò può anche determinare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove l’azienda non abbia la possibilità di individuare una mansione alternativa e compatibile con le nuove condizioni del lavoratore.
Il periodo che va dalla data dell’infortunio alla guarigione clinica è “coperto” economicamente dall’indennità per inabilità temporanea assoluta (sostitutiva della retribuzione).
L’infortunio viene chiuso quando si raggiunge la cosiddetta “guarigione clinica”, ossia la stabilizzazione dei postumi, che non sempre significa il pieno recupero dell’integrità psicofisica e delle proprie funzionalità. Tanto più che la normativa prevede in questa fase la valutazione dei postumi permanenti con gli eventuali indennizzi economici per danno biologico.
Accade quindi che la natura particolare delle lesioni permanenti o la loro gravità possano rendere complesso, se non impossibile, il reintegro del lavoratore nella sua mansione originaria. Proprio nel tentativo di far fronte a questa problematica, la Legge di Stabilità del 2015 ha attribuito all’Inail un ruolo importante finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati. Si tratta di un percorso senza dubbio articolato che può prevedere l’individuazione di un diverso posto di lavoro (condizione per la verità ad oggi non ancora pienamente realizzata) oppure la salvaguardia dello stesso con una serie di interventi che vanno dall’abbattimento delle barriere architettoniche nel luogo di lavoro, all’adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro, fino ad arrivare ad interventi di riqualificazione professionale.
Se il beneficio per il lavoratore è evidente, va chiarito quale sia il vantaggio per l’azienda. L’Inail eroga all’azienda che si rende disponibile all’accomodamento ragionevole un importo fino a 150.000 euro a fondo perduto (per la realizzazione del progetto personalizzato); un rimborso del 60% della retribuzione del lavoratore dalla data di adesione alla data di realizzazione; il rimborso di eventuali spese urgenti e necessarie a cui il datore di lavoro debba far fronte a seguito dell’evento infortunistico.
È innegabile che si tratti percorsi di una certa complessità (che richiedono la compartecipazione delle aziende e dei lavoratori stessi), ma a fronte delle ingenti risorse disponibili, a tutt’oggi le casistiche che hanno trovato realizzazione sono ancora limitate. Ricordiamo inoltre che, per beneficiare di tali possibilità, non è necessario che le lesioni dell’infortunio siano di particolare gravità. Gli interventi sono possibili anche per gli infortunati con conseguenze meno gravi che, per la particolarità della lesione o della mansione stessa, hanno difficoltà nel reinserimento.
Se a causa di un infortunio o per le conseguenze di una malattia professionale, ti trovi in difficoltà nel riprendere la tua mansione, contatta il Patronato Acli.
Massimo Calestani