Luciano, se non comunica l’espatrio perde la #NASpI

Sono Luciano, cittadino Argentino. Ho lavorato negli ultimi 7 anni in Italia, ora l’azienda mi ha inviato la lettera di licenziamento con preavviso, che scadrà il 31 maggio. Quest’anno, dopo sette anni, volevo tornare in Argentina per salutare amici e parenti e fare una piccola vacanza, così avevo già prenotato il volo: la partenza era prevista per il 15 luglio e il rientro programmato per il 30.

Visto che sono stato licenziato vi chiedo se posso recarmi in Argentina e che rischi corro: perdo l’indennità NASpI? Devo comunicare l’espatrio?

Buongiorno Luciano, dalla sua domanda e dalle informazioni comunicate, lei sembra aver diritto all’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) per i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, da quando presenterà domanda di questo strumento. Dopo la consegna dei documenti richiesti, dovrà rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità a un nuovo impiego (DID) e poi dovrà mettersi in contatto con il Servizio per l’Impiego, per la sottoscrizione del “patto di servizio”, strumento che individua il percorso di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore disoccupato più adatto a lei.

Il “patto di servizio” è un impegno sia del Servizio per l’Impiego, sia del lavoratore disoccupato, che si rende disponibile a partecipare a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione; accettare congrue offerte di lavoro.

In aggiunta a questo impegno, il beneficiario può essere convocato dal Servizio per l’Impiego in ogni momento, rispettando un preavviso di almeno 24 e non più di 72 ore.

L’INPS ha comunicato che non c’è un divieto di espatrio per i fruitori di indennità NASpI, ma esiste l’obbligo per il lavoratore disoccupato di rimanere disponibile in caso di chiamata da parte del Servizio per l’Impiego.

Quindi Luciano, lei può recarsi all’estero e può continuare a percepire l’indennità. Ma attenzione: se verrà convocato dal Servizio per l’impiego e non si presenterà, allora risulterà aver violato il patto e conseguentemente scatteranno le sanzioni della sospensione e della revoca dell’indennità.

Quali sanzioni?

La mancata presentazione a una convocazione al Servizio per l’Impiego per la profilazione professionale o per la conferma dello stato di disoccupazione comporta la decurtazione di un quarto di mensilità se si tratta della prima assenza, di una mensilità intera per la seconda, fino alla decadenza dal sostegno alla disoccupazione in caso di ulteriori assenze. Nel caso in cui l’assenza sia legata ad attività formative o riqualificanti e non soltanto alla mancata presenza presso il Centro per l’Impiego, la prima assenza determina la perdita di una mensilità, mentre alla seconda segue la decadenza immediata. La mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro o formazione congrua alla sua figura professionale è sanzionata con la decadenza dalla NASpI.