Aboliti i voucher … sono arrivati Libretto di famiglia e PrestO

Dopo l’abolizione dei voucher, quali strumenti di pagamento per le prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio, a distanza di poco più di 3 mesi sono stati introdotti due nuovi strumenti di pagamento per contratti di prestazioni occasionali: il “Libretto di famiglia” e Contratto di prestazione occasionale (di seguito denominato “PrestO”).

Lavoro a prestazione occasionale

Il lavoro a prestazione occasionale è un’attività lavorativa resa nel rispetto delle previsioni che regolano Libretto Famiglia e PrestO entro i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre):

a) compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 per ciascun lavoratore/prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (vale a dire committenti/datori di lavoro) ;

b) compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (lavoratori occasionali) ;

c) compensi di importo non superiore a € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

I due nuovi strumenti sono diversi tra di loro per soggetto utilizzatore, per compenso orario per il lavoratore ed il costo per l’utilizzatore, nonché per parte della procedura.

Libretto famiglia

Utilizzatore Attività occasionali relative a Compenso
Solo persone fisiche

No attività professionale

No attività d’impresa

a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare

Valore nominale. € 10,00

Di cui:

€ 8,00 compenso orario per il prestatore

– € 1,65 contributo IVS Gestione separata

– € 0,25 contributo INAIL

– € 0,10 costo gestione

 

PrestO

Utilizzatore Attività occasionali relative a Compenso

Ulteriore limite

 
professionisti,

lavoratori autonomi,

imprenditori,

associazioni,

fondazioni

altri enti di natura privata,

 

 

 

 

no limiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimo € 9,00/ora.

Minimo € 36/giorno

(+ 1 a 4 ore).

 

– 33% IVS Gestione separata

– 3,5 % contributo INAIL

– 1% spese gestione

NO se più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

NO se imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

NO nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

amministrazioni pubbliche esigenze temporanee o eccezionali:

a) progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà,

di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

b) per lavori di emergenza per calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà;

d) per manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli

imprese settore agricolo compenso minimi

tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore:

– area 1: € 7,57;

– area 2: € 6,94;

– area 3: € 6,52.

 

NO se più di cinque lavoratori subordinati a tempo

indeterminato.

 

Solo appartenenti alle seguenti categorie:

a) titolari di pensione diretta;

b) giovani studenti con meno di venticinque anni di età;

c) disoccupati;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

La procedura

  • L’utilizzatore si registra sulla piattaforma INPS;
  • L’utilizzatore effettua versamenti sufficienti al pagamento delle prestazioni occasionali, dei contributi e delle spese di gestione;
  • Anche il prestatore si registra sulla piattaforma (personalmente o tramite patronato) fornendo dati anagrafici, indirizzo di residenza e coordinate bancarie/postali per l’accredito dei compensi;
  • L’utilizzatore (con anticipo di almeno 60 minuti rispetto l’inizio dell’attività lavorativa) comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione lavorativa (max 3 giorni);
  • L’INPS avvisa il prestatore della comunicazione di inizio / revoca prestazione lavorativa
  • L’utilizzatore, ottenuta la prestazione lavorativa, (non oltre il 3° giorno) ne comunica la conclusione.
  • L’INPS effettua il pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

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