Accompagnare il collega a casa non è tutelato dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha suscitato parecchie polemiche, ci consente di approfondire le condizioni che rendono indennizzabile un infortunio in itinere. 

Infortunio sul lavoro: cosa vuol dire infortunio in itinere 

Anzitutto, quando si parla di infortunio in itinere? La normativa fa riferimento a tre specifiche casistiche: 

  • Infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro; 
  • Infortunio che avviene durante il normale percorso tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro 
  • Infortunio che avviene durante il normale percorso tra luogo di lavoro e luogo di consumazione abituale dei pasti (se non è presente una mensa aziendale). 

Un concetto fondamentale è quindi quello di “normale percorso”. Con tale espressione non s’intende necessariamente il percorso più breve, ma quello più ragionevole, in termini di viabilità, di distanza, di convenienza, e comunque quello più sicuro. Qualunque deviazione non giustificata e non connessa ad obblighi lavorativi, rende l’infortunio non indennizzabile dall’Inail. Tuttavia, esistono delle importanti eccezioni che garantiscono la tutela anche in caso di deviazione dal normale tragitto: 

  • Necessità dovute a causa di forza maggiore (ad es. una strada chiusa per lavori in corso). 
  • Esigenze familiari considerate essenziali ed improrogabili (accompagnare i figli minori a scuola, prestare assistenza a genitori non autosufficienti). 
  • Per adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es. prestare soccorso a chi ha subìto un incidente stradale). 

Quando è previsto il riconoscimento Inail

È opportuno, inoltre, ricordare che il riconoscimento dell’infortunio in itinere da parte dell’Inail è comunque previsto con qualsiasi mezzo di trasporto e addirittura anche a piedi. Tuttavia, nel caso di utilizzo di mezzi privati (la propria auto ad esempio), l’infortunio è indennizzato solo se sussistono determinate condizioni che rendono necessario lo spostamento con il proprio mezzo. Ad es. l’incompatibilità degli orari dei trasporti pubblici coi propri orari di lavoro, oppure quando lo spostamento col mezzo pubblico comporta tempi di percorrenza eccessivamente lunghi. 

Sia con riferimento all’utilizzo del mezzo proprio che ad eventuali deviazioni dal tragitto normale, è bene precisare che le modalità e le circostanze vanno comunque attentamente valutate caso per caso. 

Infortunio sul lavoro: accompagnare un collega a casa non è tutelato dall’Inail

Alla luce di quanto sopra evidenziato, torniamo al caso specifico e alla sentenza che ne è seguita: un lavoratore è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto mentre accompagnava in auto un collega a casa, effettuando a tal fine una deviazione dal normale percorso. La vedova ha richiesto all’Inail le prestazioni spettanti in caso di infortuni lavorativi (nello specifico la rendita ai superstiti), ma l’Ente ha respinto la richiesta. La causa si è conclusa con una Sentenza della Cassazione negativa per la famiglia del lavoratore.  

Le motivazioni della sentenza: nella sostanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto non indennizzabile l’infortunio mortale, in quanto avvenuto a seguito di una deviazione dal normale percorso tra luogo di lavoro e abitazione del lavoratore deceduto, non giustificato né da esigenze lavorative, né da cause di forza maggiore o da particolari esigenze familiari, bensì dovuto una scelta personale (di cortesia) del lavoratore stesso (il cosiddetto rischio elettivo, non tutelabile dall’Inail). 

 

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