Assegno per l’assistenza personale continuativa: quali i requisiti per fare la domanda?

Guido, dopo un grave infortunio sul lavoro subito nel 2012, è titolare di una rendita Inail con il 65%. A causa di un aggravamento delle sue condizioni, si è rivolto a noi del Patronato ACLI per valutare una richiesta di revisione della percentuale del danno. 
Valutata la situazione d’intesa con il nostro medico-legalesi è proceduto ad una richiesta di revisione e, contestualmente, di riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativauna prestazione aggiuntiva prevista in particolari casi di gravità. 
Guido ha così ottenuto l’aumento della percentuale all’80% e l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. Si tratta di una prestazione economica, integrativa della rendita, erogata mensilmente (l’importo mensile del 2020 è pari a 545,01 euro).
L’assegno non spetta durante i periodi di ricovero a titolo gratuito in ospedale o in altre strutture sanitarie. È incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è, come quasi tutte le prestazioni Inail, esente da imposizione fiscale. 
Il diritto alla prestazione può partire dalla decorrenza della rendita, se sussistono le condizioni, oppure dal mese successivo alla presentazione della domanda o della visita di revisione disposta dall’Inail.

Fino alla legge finanziaria del 2007, l’assegno era riconosciuto solo in presenza di due condizioni: l’invalidità del 100% e la presenza di una delle 8 menomazioni espressamente previste dalla normativa. 
Dal 1 gennaio 2007 non è più richiesta una specifica percentuale, ma solo la sussistenza di una delle seguenti menomazioni 

Riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave

Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici

Lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori

Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
• di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra
• all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi  

Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi

Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
• sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia
• sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia  

Alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale • Malattie o infermità cherendano necessaria la continua, o quasi continua,degenza a letto.  

 

Gli Operatori e i medici-legali del Patronato ACLI sono a disposizione per valutare in maniera approfondita il caso specifico e offrire l’assistenza e la tutela medico-legale necessarie.  

Per maggiori informazionirivolgiti alla sede del Patronato ACLI più vicina e prenota un appuntamento.  

 

Massimo Calestani