Dal 1° gennaio 2019 sono necessari 67 anni per beneficiare dell’assegno sociale, una misura assistenziale per i cittadini privi di contribuzione previdenziale o che hanno versato contributi insufficienti per poter usufruire della pensione.
I requisiti per ottenere l’assegno sono semplici e inderogabili:
• l’età anagrafica
• cittadinanza italiana
• residenza su territorio italiano
• stato di bisogno economico
Il requisito dell’età ha subito un brusco innalzamento a causa dell’aumento delle aspettative di vita: per questo, dai 66 anni e 7 mesi del 2018 si passa a 67 anni dal 1° gennaio 2019. Tutti i richiedenti devono soggiornare o aver soggiornato sul territorio italiano per almeno 10 anni continuativi ed essere residenti al momento della richiesta. Per i cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La questione più controversa relativa ai requisiti sopra elencati è il cosiddetto “stato di bisogno”, nodo importante da affrontare perché ultimamente inibisce l’erogazione dell’assegno da parte dell’INPS anche a pensionati che rientrano nei limiti reddituali.
Lo stato di bisogno
La legge 335 del 1995, condiziona il riconoscimento dell’assegno sociale allo stato di bisogno economico, stato che deve essere adeguatamente provato.
Nel valutare il diritto o meno all’assegno sociale si considerano i seguenti redditi, del coniuge e del richiedente:
• i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
• i redditi esenti da imposta;
• i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (cad esempio le vincite derivanti da giochi di abilità, da concorsi a premi);
• i redditi soggetti a imposta sostitutiva, come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
• i redditi di terreni e fabbricati;
• le pensioni di guerra;
• le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
• le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
• le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
• gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini della determinazione dello stato di bisogno NON vengono considerati:
• i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
• il reddito della casa di abitazione;
• le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
• le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
• l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
• gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
La legge precisa inoltre la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta dunque esclusivamente in mancanza di altre possibili e concrete fonti di reddito. Per cui lo stato di bisogno potrebbe non sussistere nel caso di separazioni consensuali, in cui uno dei due coniugi rinunci all’assegno alimentare oppure non venga assegnato alcun mantenimento.
I requisiti reddituali
L’importo dell’assegno è pari a 453 euro per 13 mensilità. Per il 2018 il limite di reddito è pari a 5.889 euro annui e 11.778 euro, se il soggetto è coniugato.
Per sapere il limite di reddito relativo al 2019 dobbiamo attendere gli aggiornamenti degli importi da parte dell’INPS.
Recentemente sono stati riscontrati molti casi in cui l’Inps non ha concesso l’assegno sociale a pensionati che, pur avendo un reddito pari a zero, non sono riusciti a dimostrare lo stato di bisogno. Questa situazione ha creato grandi difficoltà, per cui sono sempre più i pensionati che rinunciano a fare la domanda di assegno perché non sanno come fare per dimostrare il loro stato di necessità.
Anche in questo caso il Patronato Acli potrà darvi una mano e indicarvi le soluzioni più adeguate, analizzando accuratamente i singoli casi.
Carmela Lamacchia