A partire dal 2025 le assenze ingiustificate per un periodo di 15 giorni o per il periodo stabilito dal contratto collettivo possono comportare la conclusione del rapporto di lavoro.
Generalmente un lavoratore o una lavoratrice possono recedere dal rapporto di lavoro in modo unilaterale, dandone comunicazione al datore di lavoro e rispettando il preavviso stabilito dal contratto collettivo.
Nella gran parte dei casi le dimissioni devono essere presentate seguendo una procedura telematica. Rimangono escluse da questo obbligo alcune fattispecie elencate dalla legge, come per esempio le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova o quelle dei lavoratori domestici.
Sono considerate dimissioni per fatti concludenti, quelle conseguenti ad un’assenza ingiustificata sul posto di lavoro per 15 giorni lavorativi o per un periodo stabilito dal contratto collettivo (se superiore). Non si tratta di un procedimento automatico, ma la legge stabilisce che trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, può inoltrare una comunicazione in tal senso all’Ispettorato del Lavoro.
La cessazione per protratta assenza ingiustificata non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
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