Sono stato assente dal lavoro dal 15 al 28 giugno a causa di un infortunio in itinere avvenuto il 14 giugno. Ho ricevuto la busta paga di giugno e non ho la retribuzione relativa al mese intero: il datore di lavoro sostiene che spetta all’INAIL pagarmi i giorni di assenza. È vero? Devo presentare delle domande all’INAIL?
Da quanto scrive il datore di lavoro sembra avere correttamente denunciato l’infortunio ed il medico INAIL sembra aver già dichiarato l’avvenuta guarigione clinica. Manca, però, il pagamento dell’indennità giornaliera. Non serve una sua domanda da inoltrare all’INAIL, ma è necessario attivarsi per sollecitare il pagamento.
La normativa in materia di infortuni e malattie professionali in caso di assenza dal lavoro per inabilità temporanea assoluta causata da infortunio o malattia professionale dispone che al lavoratore vengano corrisposte le seguenti somme:
Carico datore lavoro | Carico INAIL | |||
Giorno infortunio |
100% retribuzione |
Nulla |
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Tre giorni successivi (periodo di carenza) |
60% retribuzione – salvo miglior trattamento previsto da CCNL e regolamenti |
Nulla |
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Dal 4° al 90° giorno successivo |
Integrazione se prevista da CCNL |
Indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento |
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Dal 91° giorno successivo fino a guarigione clinica |
integrazione se prevista da CCNL |
Indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento |
L’obbligo compete anche per tutte le giornate di assenza, festivi compresi.
Le indennità per inabilità temporanea deve essere pagata non oltre il 20° giorno dall’infortunio, nel caso di periodi lunghi il pagamento avviene in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
In alcuni casi l’INAIL chiede al datore di lavoro di procedere ad erogare l’indennità temporanea in sua vece. Il datore di lavoro non può rifiutarsi e l’INAIL provvede mensilmente al rimborso di quanto anticipato.
È importante verificare la busta paga ricevuta, ma anche e soprattutto sollecitare il pagamento da parte dell’INAIL. E’ opportuno quindi che si rivolga ad un ufficio del Patronato Acli dove riceverà l’assistenza necessaria per ottenere i suoi diritti nei confronti dell’INAIL.