Congedo per donne vittime della violenza di genere: requisiti e domanda

A partire dal 25 giugno 2015, con il Decreto legislativo 80/2015, è stata introdotta una particolare tipologia di congedo riservato alle donne vittime della violenza di genere. La norma riconosce alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 3 anni.

A seguito dell’intervento delle leggi di bilancio del 2017 e del 2018, oltre alle lavoratrici dipendenti e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la facoltà di usufruire di tale congedo è stata estesa anche alle lavoratrici autonome e alle collaboratrici domestiche.

Congedo donne vittime di violenza, come funziona

Il congedo è fruibile in modalità giornaliera o oraria nelle sole giornate nelle quali è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa. In caso di fruizione oraria l’astensione dal lavoro è consentita per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero immediatamente precedente all’inizio del periodo di congedo.

Durante la sospensione, le lavoratrici dipendenti hanno diritto a percepire un’indennità pari al 100% delle voci fisse e continuative della retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresa la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Come presentare la domanda

Per fruire del congedo è necessario presentare apposita domanda telematica all’INPS consegnando poi in busta chiusa alla sede territorialmente competente la certificazione relativa all’inserimento nel percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Sulla busta vanno indicati il protocollo della domanda e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015”.

La lavoratrice dipendente è tenuta inoltre ad avvisare, salvo casi di oggettiva impossibilità, il datore di lavoro con almeno sette giorni di preavviso, consegnandogli la certificazione relativa al percorso di protezione ed indicando l’inizio e la fine del periodo di astensione.

Le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere hanno, inoltre, diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ove disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.