Contributi per maternità fuori dal rapporto di lavoro: quali i requisiti?

Un diritto importante per tutte le neomamme: i contributi e il diritto alla pensione sono assicurati durante la maternità anche a chi non ha un rapporto di lavoro in corso.
Le lavoratrici madri, infatti, in presenza di determinate condizioni, possono chiedere il riconoscimento della contribuzione figurativa, per la durata corrispondente al congedo di maternità, anche in relazione alle nascite avvenute prima o dopo il rapporto di lavoro.
Tale facoltà è riconosciuta alle lavoratrici dipendenti iscritte all’Inps, all’ex gestione-Inpdap o a un fondo sostitutivo (come Fondo elettrici, telefonici, Volo, Enpals) e, in casi particolari, anche al padre lavoratore.
Per ottenere l’accredito dei contributi è necessario:
– non essere già pensionati alla data del 27 aprile del 2001, salvo che si tratti di soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità;
– essere in possesso, all’atto della domanda, di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente.
In merito a quest’ultimo requisito è utile sapere che sono validi tutti i contributi derivanti da un’attività lavorativa dipendente, compreso il lavoro domestico e i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi anche in assenza di effettiva prestazione di lavoro (ad esempio ferie, malattia retribuita).
Dal 1° maggio 2010, con l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti Comunitari, sono utili anche i periodi di lavoro dipendente svolti nell’ambito dell’Unione Europea. Pertanto, il requisito dei 5 anni può essere perfezionato anche con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in uno Stato dell’UE, nonché in Svizzera o nei Paesi See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Deve comunque essere garantito il minimo di 52 settimane di contribuzione in Italia, richiesto dalla normativa comunitaria per l’accesso alla totalizzazione dei contributi.
Alle neomamme in possesso dei requisiti richiesti vengono accreditate 22 settimane di contribuzione, pari alla durata del periodo del congedo di maternità (due mesi prima e tre dopo il parto), indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l’evento. Il riconoscimento della contribuzione figurativa si può ottenere anche per una nascita avvenuta all’estero. Il beneficio non è concesso qualora i periodi corrispondenti al congedo di maternità o parentale siano collocati temporalmente durante un periodo di attività lavorativa svolta in uno Stato convenzionato.