Dal 15 novembre si parte con il lavoro agile!

Da oggi, 15 novembre, i datori di lavoro sottoscrittori di accordi con i lavoratori per attività lavorative svolte in modalità “agile” possono darne comunicazione tramite il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Ricordiamo brevemente cosa è il lavoro agile: la Legge 81 del 2017, del 22 maggio 2017, introduce la possibilità di stipulare accordi tra datore di lavoro e lavoratore, al fine di consentire una gestione flessibile dell’attività lavorativa, che potrà essere svolta in parte all’interno dell’azienda ed in parte fuori, in locali scelti direttamente dal lavoratore. I vincoli sono ridotti anche per quanto concerne l’orario che non sarà rigido, verrà individuato semplicemente quello massimo e gestito direttamente dal lavoratore, il quale con più facilità potrà far fronte alle esigenze personali e familiari.

L’impatto di questa nuova disciplina potrebbe avere nel tempo uno sviluppo ampio, interessando direttamente sia i datori di lavoro privati che del comparto pubblico, nei confronti dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come anche quelli determinati;

È facile però intuire che le attività lavorative interessate non potranno essere tutte, saranno sicuramente escluse ad esempio quelle legate direttamente alla produzione per le quali è comunque necessario la presenza in azienda, si pensi ad un lavoro in catena di montaggio, oppure a lavorazioni che prevedano l’utilizzo di grossi macchinari.

L’applicazione di questo tipo di accordo è più facile immaginarlo riferito ad attività intellettuali, o comunque impiegatizie, per le quali sia possibile prevedere lavoro d’ufficio anche a distanza, tramite l’utilizzo di strumenti che consentano una comunicazione in tempo reale, come ad esempio tramite chat, videochiamate, video conferenze, telefono cellulari, ovvero una collaborazione di gruppo anche a distanza; in buona sostanza tutte quelle situazioni per le quali è ipotizzabile individuare e monitorare obiettivi ben definiti. L’attività esterna al luogo aziendale potrebbe essere svolta in qualsiasi luogo individuato dal lavoratore, come a casa oppure all’interno di un bar.

È bene comunque ricordare che anche in riferimento al lavoro agile, gli strumenti tecnologici devono essere sempre forniti dal datore di lavoro, il quale dovrà garantirne il regolare funzionamento, nonché l’applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro previste per la generalità dei lavoratori.

Infatti la Legge 81/2017 prevede espressamente che questa categoria di lavoratori sia soggetta all’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali dell’Inail. Con la circolare n. 48 del 2 novembre scorso, l’Istituto fornisce le prime indicazioni rispetto ai lavoratori “agili”. Sostanzialmente non differisce dalla generalità dei lavoratori; è ovvio che la flessibilità delle condizioni lavorative lascia aperti alcuni interrogativi che dovranno essere affrontati in futuro. Per il momento l’Inail si limita ad indicare che per il riconoscimento degli infortuni e delle malattie, ovvero di tutte le prestazioni previdenziali, i rischi dovranno sempre connessi con l’attività lavorativa.

In ultimo c’è da tenere presente che resta sempre in capo al datore di lavoro la responsabilità per quanto concerne l’applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche per quanto riguarda l’attività svolta fuori dai locali aziendali. A tal proposito il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori (RLS), almeno con cadenza annuale, l’informativa nella quale sono individuati i rischi generali e specifici legati allo svolgimento dell’attività lavorativa in forma “agile”, garantendo al tempo stesso alla strumentazione in dotazione (p.c., telefono, modem, ecc), la permanenza dei requisititi di sicurezza, nonché una manutenzione appropriata. Anche il lavoratore è comunque chiamato a segnalare e contrastare i rischi correlati all’attività esterna ai locali aziendali.