Domanda per l’assegno al nucleo familiare del lavoratore con contratto di collaborazione

DOMANDA

Sono Giovanni, terminati gli studi universitari e gli stage all’estero, ho iniziato a lavorare il 15 febbraio 2015 con contratti di collaborazione, non sono sposato ma convivo ed ho due bellissimi gemelli di 18 mesi. Un amico mi ha informato che posso chiedere l’assegno al nucleo familiare, per cui ho compilato e consegnato il modello ANF DIP al datore di lavoro, il quale però mi ha detto che questa procedura non va bene. Potete spiegarmi il perché?

 

RISPOSTA

Dal 1998 l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) spetta anche agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, ma per ottenerne il pagamento si deve seguire una prassi diversa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti.

Innanzitutto bisogna precisare che non è il datore di lavoro (che sarebbe più corretto definire “il committente”) a pagare l’ANF, ma direttamente l’INPS e che l’assegno non è erogato mensilmente sulla base dei giorni lavorati, ma per un numero di mesi pari a quelli coperti nell’anno precedente dai contributi della gestione separata stessa. Quindi l’ANF relativo ai mesi accreditati nel 2016 si chiede nel 2017, per quello relativo ai mesi del 2017 si presenta domanda nel 2018 e così via.

I suoi gemelli sono nati nel mese di gennaio 2017 e lei sta prestando attività con iscrizione nella Gestione Separata dal 2015, poteva dunque presentare domanda di assegno al suo nucleo familiare, composto da lei e dai due bimbi, solo da febbraio 2018.

Non serve chiedere l’autorizzazione all’INPS prima di presentare la domanda in quanto sarà la stessa INPS ad erogare l’assegno al nucleo.

Le verranno pagati tanti assegni al nucleo familiare quanti sono i mesi di contribuzione accreditata per il 2017. Se dall’estratto risultano 12 mesi di contributi, percepirà 12 assegni mensili per il 2017, se ne risultano accreditati 8, ne percepirà solo 8.

Bisogna ricordare che in questa gestione i periodi lavorati possono non coincidere con i periodi coperti da contribuzione: infatti l’accredito dei contributi avviene partendo dal mese di gennaio (o dal primo mese di iscrizione in caso di nuovi iscritti) dell’anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando sia stato svolto il lavoro. Inoltre il numero di mesi accreditato dipende dal montante dei contributi versato.

L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.

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