Esodo verso la pensione: contratto di espansione

contratto di espansione pensioneMolte grandi aziende, con almeno 50 dipendenti, ricorrono sempre più spesso al “Contratto di Espansione” che permette un’importante riorganizzazione aziendale abbinata alla possibilità di procedere all’inserimento di nuovo personale più rispondente a nuovi profili professionali e, contestualmente, rendere possibile l’esodo, volontario e consensuale, di dipendenti prossimi al pensionamento.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per scegliere se aderire a questo particolare percorso verso il pensionamento.  

Il Contratto di Espansione 

Il contratto viene stipulato presso il Ministero del Lavoro dalle aziende e le rappresentanze sindacali, sia aziendali che dei lavoratori. Tra le varie questioni oggetto della trattativa contrattuale, è prevista una particolare forma di prepensionamento per i lavoratori che volontariamente decidono di lasciare il posto di lavoro. 

Le tempistiche ed i requisiti 

I contratti di espansione sono stati previsti in via sperimentale da qualche anno e, nel corso del tempo, sono stati oggetto di proroghe che ne hanno modificato alcuni aspetti e relative tempistiche. La normativa attuale ha esteso la possibilità di stipulare detto contratto per il biennio 2022-2023 

Per questo biennio i lavoratori che scelgono di risolvere il rapporto di lavoro hanno due date vincolanti:  

  • per l’anno 2022, la data di fine del rapporto di lavoro non deve essere successiva al 30 novembre 2022; 
  • per l’anno 2023, la risoluzione non deve essere successiva al 30 novembre 2023. 

Per accedere all’esodo verso la pensione, i lavoratori interessati devono trovarsi, alle date sopra indicate, nelle seguenti condizioni: 

  • a non più di 60 mesi (ovvero 5 anni) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, avendo maturato almeno 20 anni di contributi;
  • a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione anticipata. 

Risolto il rapporto di lavoro, per tutto il periodo antecedente la data di decorrenza della pensione, gli “esodati” riceveranno, tramite l’INPS, un‘indennità mensile pari all’importo della pensione maturata alla data della fine del rapporto di lavoro. 

Per coloro che accedono all’esodo e, successivamente, richiederanno la pensione anticipata, durante il periodo di erogazione dell’indennità mensile il datore di lavoro provvederà al pagamento della contribuzione necessaria per gli anni mancanti al perfezionamento del diritto alla pensione. 

Possono accedere all’esodo del contratto di espansione anche coloro che sono titolari dell’assegno ordinario di invalidità che continuerà ad essere erogato dall’INPS anche durante il periodo di pagamento dell’indennità mensile. 

ATTENZIONE!!!  

Eventuali future riforme pensionistiche non potranno in ogni caso modificare i requisiti per il conseguimento alla pensione vigenti al momento dell’adesione all’esodo. 

Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro

L’indennità mensile è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale 

Informarsi ed essere consapevoli 

Gli Operatori del Patronato ACLI sono a completa disposizione per una consulenza su misura inerente la tua futura pensione. Prenota allora il tuo appuntamento oppure trova la sede a te più vicina, ti aspettiamo!

Raffaele De Leo