Gestione Separata: aggiornati importi per indennità malattia e degenza ospedaliera

Anche quest’anno l’Inps ha aggiornato gli importi dell’indennità giornaliera che spetta ai lavoratori parasubordinati nei casi di malattia di durata non inferiore a 4 giorni.

I destinatari di questa tutela sono i lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non titolari di pensioni, compresi dal 2012 i liberi professionisti senza ente di previdenza, che facciano valere i seguenti requisiti:

  • almeno 3 mesi di contributi in Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia o ricovero;

aver conseguito, nell’anno solare precedente la malattia, un reddito non superiore ad un determinato limite (€ 70.998,90 nell’anno 2018)In caso di malattia, sono indennizzati tutti i giorni di assenza dal lavoro entro un limite massimo pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di collaborazione (massimo 61 giorni per anno solare) e, comunque, non inferiore a 20 giorni all’anno.

In caso di ricovero ospedaliero è riconosciuta all’assicurato un’indennità giornaliera di degenza pari al doppio di quanto spettante per la malattia, riconosciuta per il numero dei giorni di ricovero – compresi quelli in day-hospital – nel limite di 180 giorni per anno solare. L’importo giornaliero delle indennità varia secondo la contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti (vedi tabella).

La legge n.81 del 2017, nota come Job Act del Lavoro Autonomo, ha disposto che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico degenerative o che, comunque, comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.
In altri termini, questi periodi di malattia, anche se trascorsi e curati a domicilio, vengono assimilati alla degenza ospedaliera, beneficiando così di una diversa disciplina e di un importo dell’assegno più alto.
Per poter accedere a questo trattamento di maggior favore il lavoratore, oltre ad inviare il certificato di malattia secondo le regole ordinarie e a dover presentare apposita istanza all’Inps entro un anno dal termine della malattia, dovrà produrre all’Istituto la documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) che dimostri l’effettuazione della terapia anti-neoplastica, ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche indicate.
In caso di ricovero ospedaliero il termine per la presentazione della domanda di indennità è di 6 mesi dalla data di dimissione ospedaliera.

 

Numero mesi accreditati nella Gestione Separata

Importi giornalieri anno 2019

Indennità di malattia

Indennità per ricovero

da 3 a 4

11,24

22,48

da 5 a 8

16,86

33,71

da 9 a 12

22,48

44,95