Il Decreto Rilancio proroga il divieto di licenziamento

Nell’ambito delle iniziative a tutela dei lavoratori e dell’occupazione, il Decreto Rilancio ha attivato una serie di misure per rispondere all’emergenza economica e sociale causata dalla diffusione del Covid-19. 

Il Decreto stabilisce che: 

a partire dal 17 marzo e fino al 16 agosto non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo (si tratta di licenziamenti che riguardano più di 5 dipendenti nella stessa azienda); 

le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio sono sospese; 

i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo sono vietati fra il 17 marzo ed il 16 agosto,mentre le procedure di licenziamento individuale avviate dopo il 23 febbraio sono considerate nulle. 

Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio2020 al 17 marzo 2020 abbia receduto dal contratto per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. 

Allo stesso tempo, poiché i periodi di quarantena o malattia dipendenti da contagio da Coronavirus non possono essere conteggiati ai fini del periodo di comporto, sono vietati anche i licenziamenti per superamento del periodo di comporto se la malattia deriva da Coronavirus. 

 

Alberto Meli