L’eccezione, il comma 15 bis
La famigerata Riforma Monti Fornero di fine 2011 ha modificato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, innalzando l’età pensionabile ed introducendo la pensione anticipata, soggetta ad un minimo contributivo più severo rispetto a quella di anzianità.
Per mitigare gli effetti della Riforma, il legislatore, aveva introdotto un’eccezione al comma 15 bis dell’articolo 24 .
Per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima possono avere liquidata la pensione al compimento dei 64 anni (considerando gli incrementi aspettativa di vita) se:
Entro il | Quota | Età | CTR | Tipologia di CTR | |
Donne |
31/12/2012 |
60 anni | 20 anni | Sia solo
dipendente che mista autonomo |
|
Uomini | Quota 96 | 60 anni | 35 anni | Solo dipendente | |
Quota 97 | 61 anni | 35 anni | Mista dipendente e autonomo |
Fino ad oggi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e conseguentemente l’INPS avevano interpretato la norma in senso restrittivo. L’eccezione doveva essere applicata esclusivamente a coloro i quali erano lavoratori dipendente nel settore privato in attività alla data del 28/12/2011.
Erano, quindi, esclusi tutti coloro i quali alla stessa data si trovavano in condizione diversa: disoccupati, autonomi, dipendenti pubblici ecc.
Oggi
Possono fruire dell’eccezione comma 15 bis, anche coloro che alla data del 28/12/2011 non svolgevano alcuna attività di lavoro dipendente privato perché disoccupati, dipendenti pubblici, lavoratori autonomi o parasubordinati.
Lo ha stabilito una recente nota del MLPS che ha esteso in via interpretativa la platea dei destinatati, la nota è stata recepita dall’INPS con la circolare 196 del 11 novembre u.s..
Ma attenzione!
I requisiti contributivi minimi richiesti per l’accesso all’agevolazione nel caso di persone non occupate come dipendenti del settore privato alla data del 28/12/2011 debbono risultare perfezionati entro il 31/12/2012 considerando la sola contribuzione da lavoro dipendente del settore privato, con esclusione della contribuzione di diversa natura.
Chi non era dipendente settore privato in attività il 28/12/2011 deve avere i seguenti requisiti:
Donne |
Entro il 31/12/2012 |
In pensione all’età di 64 anni e 7 mesi Per gli anni 2016-2017 |
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1. Almeno 60 anni di età
2. Almeno 20 anni di contributi da dipendente del settore privato |
|||
Uomini |
Entro il 31/12/2012 | ||
1. Almeno 60 anni di età
2. Almeno 35 anni di contribuzione da dipendente del settore privato 3. Quota 96 |
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