Indennità di frequenza: un diritto per i minorenni con disabilità

L’indennità di frequenza è una prestazione economica assistenziale riconosciuta a giovani minori di 18 anni con disabilità, il cui obiettivo è favorirne l’inserimento scolastico e sociale.
Per avere diritto a questa misura è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
Si chiama indennità di frequenza perché viene riconosciuta solo a chi può dimostrare di frequentare: la scuola, pubblica o privata; centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione; centri di formazione professionale.

Possono beneficiare di questo diritto i minori italiani residenti in Italia e i minori comunitari ed extracomunitari, purchè residenti sul nostro territorio.
Il minore ha diritto a questo sostegno economico solo se ha una perdita uditiva o una disabilità tali da comportare difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in base ai requisiti previsti dalla legge.
Si ricorda che in caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza s’intende rispettato se la presenza è pari ad almeno ¾ dell’orario scolastico stabilito per legge.

Nel caso di asili nido o scuole d’infanzia, va presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza per le strutture pubbliche, o un certificato di frequenza per le scuole private.
La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità all’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza, fino al mese successivo a quello di cessazione.
L’importo è di 285,66€ e i beneficiari devono rispettare il limite reddituale dei 4.906,72€ annui.

Nella valutazione della condizione economica del richiedente, sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef; mentre i beneficiari nati in un Paese estero devono presentare la documentazione attestante la presenza o meno di redditi esteri.

Questo tipo di indennità è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Inoltre non può essere concessa: ai minori che già usufruiscono dell’indennità di accompagnamento; a chi beneficia dell’indennità per i ciechi civili o di quella di comunicazione a favore dei sordi.

La prestazione spetta sino ai 18 anni: al compimento della maggiore età, e qualora sussistano le condizioni di bisogno, l’interessato può fare domanda per l’assegno di invalidità o la pensione, a seconda del grado di invalidità riconosciuto.

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Katia Marazzina