Indennità di morte: quando la persona defunta ha pochi contributi

indennità morte contributiSe non sussistono i requisititi per richiedere la pensione ai superstiti, cosa spetta agli eredi? 

Nel caso in cui la persona deceduta non era pensionata e non aveva maturato i requisiti minimi che avrebbero permesso agli eredi, aventi diritto, di beneficiare della pensione ai superstiti, ma era iscritta alle gestioni previdenziali INPS, è prevista l’erogazione da parte dell’Istituto di una prestazione economica a favore del coniuge superstite della persona assicurata (in caso di mancanza del coniuge, la prestazione spetta ai figli che siano nelle condizioni previste per la concessione della pensione “indiretta” ai superstiti), denominata “Indennità di morte”.

L’indennità viene riconosciuta a seguito di una domanda che può essere presentata dagli aventi diritto, anche tramite il Patronato ACLI, all’INPS. La prestazione non è una rendita ma viene liquidata in unica soluzione. 

Sulla base della posizione assicurativa della persona deceduta (comprensiva dei contributi accreditati anche a seguito di riscatti e quelli riconosciuti come figurativi), l’indennità assume due diverse connotazioni, anche nominali: “Indennità per morte ai superstiti” oppure “Indennità una tantum ai superstiti”. Vediamo quali sono le differenze tra le due prestazioni. 

Indennità per morte ai superstiti 

Questa indennità è prevista quando la persona deceduta ha iniziato a lavorare e versare i contributi prima del 1° gennaio 1996. In questo caso: 

  • Per la persona deceduta deve risultare almeno un anno di contributi previdenziali versati nel quinquennio precedente alla morte;
  • L’indennità liquidata è pari al totale dei contributi versati moltiplicato per 45 per un importo massimo di 66,22 euro;
  • La domanda da parte degli eredi deve essere presentata entro un anno dalla data del decesso 

Indennità una tantum ai superstiti 

Questa indennità è prevista quando la persona deceduta ha iniziato a lavorare e versare i contributi dal 1° gennaio 1996. In questo caso:  

  • L’indennità liquidata è pari al totale degli anni di contributi accreditati moltiplicato per l’importo mensile dell’assegno sociale. L’importo mensile dell’assegno sociale per il 2022 è di euro 467,65. Facciamo un esempio: se per la persona deceduta risultano versati 7 anni di contributi, l’indennità sarà pari a 3.273,55 euro (euro 467,65 x 7). 
  • La domanda deve essere presentata entro 10 anni dalla data del decesso. 

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Raffaele De Leo