Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale: requisiti e condizioni

Dal 1° gennaio 2019 è stato reintrodotto nel nostro ordinamento l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Si tratta di una particolare misura a sostegno del reddito riconosciuta, a determinate condizioni, a favore dei titolari o coadiutori di un’impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell’attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia. Tale prestazione economica, introdotta inizialmente nel 1996 in via temporanea ed oggetto di successive proroghe, diviene ora una misura stabile.

Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale: chi ne ha diritto

Destinatari del beneficio sono esclusivamente gli iscritti alla Gestione Commercianti che esercitano le seguenti attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o di coadiutori;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o di coadiutori;
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o di coadiutori;
  • gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Indennizzo commercianti 2021: condizioni

Costoro possono accedere al beneficio se abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (nel caso in cui fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza alla Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA). È necessario, inoltre, che risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione commercianti, al momento della cessazione dell’attività, e che abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, o almeno 57, se donne.

Indennizzo commercianti 2021: importi

L’importo dell’indennizzo per il 2021 è pari a 515,58 euro e spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda telematica, previo perfezionamento di tutti i requisiti suddetti, fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile (67 anni d’età, fino a tutto l’anno 2022).

L’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia e con lo svolgimento di qualsiasi tipo lavoro, sia dipendente sia autonomo. Nel caso in cui il titolare riprendesse una qualsiasi attività lavorativa, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della medesima. L’indennizzo cesserà dal primo giorno del mese successivo alla ripresa.