Le attività svolte in ambito domestico non sono immuni da rischi d’infortunio, per questo dal 1999 è stata istituita un’apposita assicurazione gestita dall’Inail. Molte persone ci contattano per capire se sono tenuti a pagarla, quanto costa e a cosa dà diritto.
Rispondiamo a questi dubbi, partendo dalla precisazione che l’assicurazione per gli infortuni domestici è obbligatoria per chi rientra in determinate categorie.
Il premio assicurativo
Hanno l’obbligo di versare il premio assicurativo tutti coloro (uomini e donne) che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e svolgono in modo abituale, esclusivo e gratuito l’attività di cura della casa e del nucleo familiare. In sostanza può riguardare tutti coloro che non versano contribuzione a seguito di un’attività lavorativa: non solo la classica casalinga dunque, ma anche i pensionati di età inferiore ai 67 anni, gli studenti che dimorano in località diversa da quella di residenza, giovani in cerca di prima occupazione che si occupano della cura della casa, cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, lavoratori in cassa integrazione o in disoccupazione, i soggetti che svolgono attività lavorativa che non copre l’intero anno (per es. lavoratori stagionali).
L’importo da pagare è di 24 € annui (deducibili ai fini fiscali) entro il 31 gennaio 2026. È prevista l’esenzione dal pagamento (che rimane quindi a carico dello Stato) per chi ha contemporaneamente un reddito personale lordo inferiore a 4648,11 euro e un reddito familiare lordo inferiore a 9296,22 euro. Iscrizione e pagamento avvengono esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi online INAIL e il sistema PagoPA. La principale conseguenza di un ritardo nel versamento del premio è che la copertura assicurativa decorrerà solo dal giorno successivo al pagamento. Pertanto, eventuali infortuni domestici avvenuti in data antecedente non saranno oggetto di tutela. Sono inoltre previste delle sanzioni: una somma aggiuntiva commisurata ai giorni di ritardo.
In caso di infortunio, le prestazioni a cui si può avere diritto sono:
- La costituzione di una rendita mensile in caso di danni superiori al 16%. Si va da un minimo di 139,58 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.702,23 euro, per inabilità del 100%.;
- Un risarcimento una tantum pari a 395 euro per i danni riconosciuti con una percentuale tra il 6% e il 15%
- Un assegno per l’assistenza personale continuativa per i titolari di rendita con il 100% che si trovano in specifiche condizioni di salute, il cui importo mensile è pari a 672,72 euro;
- In caso di infortunio mortale è prevista una rendita ai superstiti e un assegno funerario una tantum di importo pari a 12.342,84 euro.
Segnala il tuo caso
Ogni infortunio sul lavoro o una sospetta malattia professionale collegata al lavoro deve essere segnalata e riconosciuta. Se sospetti che un problema di salute sia legato alla tua attività lavorativa, rivolgiti al Patronato ACLI per la tutela dei tuoi diritti.
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