L’assegno sociale è una prestazione assistenziale in vigore dal 1° gennaio 1996 e non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati poichè è una provvidenza economica per le persone anziane a basso reddito.
Quando la persona è ricoverata
La legge stabilisce che l’assegno sociale sia ridotto fino al 50% dell’importo se il titolare è ricoverato presso istituti o comunità con retta a carico degli enti pubblici.
Se la RETTA è pagata dal titolare o dai suoi familiari
nella misura del |
ASSEGNO SOCIALE spetta
nella misura pari al |
|
100% | 100% | |
> 50% | 100% | |
< 50% | 75% | |
0% |
50% |
Quando la legge parla di “retta” ci si riferisce alla retta base, non le spese eventualmente sostenute per prestazioni accessorie.
Ogni anno il titolare di assegno sociale deve inoltrare telematicamente all’INPS un’autocertificazione (ACCAS/PS) attestante i periodi di soggiorno all’estero e quelli di ricovero a titolo gratuito o parzialmente gratuito.
Al fine della corresponsione dell’assegno sociale nella misura effettivamente spettante, l’interessato deve produrre documentazione rilasciata dall’istituto o dalla comunità presso cui è ricoverato dalla quale risulti l’entità del contributo a carico di Enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.