L’assicurazione Inail nel comparto Scuola e l’infortunio Covid-19

Cosa accade quando il personale dipendente della scuola si ammala di Covid-19? Qual è la differenza tra la “malattia comune”, quindi con copertura assicurativa INPS, e l’infortunio, dunque materia di competenza Inail? Come bisogna comportarsi? E’ un argomento delicato, perché malattia e infortunio sono due istituti distinti che comportano conseguenze diverse sotto vari aspetti. Affrontiamo questo tema nell’articolo.

Il personale dipendente della scuola, abitualmente, fa uso di strumenti, elettrici, elettronici ed informatici, come computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori: per questo motivo è sottoposto alla copertura dell’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali.

In particolare per quanto riguarda gli insegnanti, l’introduzione del registro e delle pagelle elettroniche non fa che confermare il principio generale. Sempre per questi ultimi, anche laddove non si faccia uso diretto di tale strumentazione, l’obbligo assicurativo Inail permane per tutti coloro che siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro. In sostanza risultano davvero limitati i casi in cui non intervenga questo tipo di assicurazione.

È bene ribadire inoltre che, una volta entrati nell’ambito di applicazione dell’assicurazione Inail, la copertura riguarda tutte le situazioni di rischio, come la didattica a distanza, oppure di infortunio in itinere.

Con tali presupporti è facile intuire che anche il caso di infezione da SARS-Cov2, contratto in ambito lavorativo, è assoggettato alla tutela Inail. C’è di più: lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta in presenza, tenuto conto che la stessa comporta necessariamente il costante contatto con gli studenti ed il pubblico, viene considerata sempre attività ad elevato rischio di contagio, quindi il suo il riconoscimento da parte dell’Inail è facilitato perché necessaria solamente la “presunzione semplice”.

Purtroppo risultano ancora numerosi i casi Covid-19 contratti in ambito lavorativo che sono stati segnalati come semplice “malattia comune”, quindi all’Inps, e non come “infortunio”, di competenza Inail. La tutela non è la stessa e molte peculiarità non sono previste in quella Inps, in particolar modo in presenza di sintomi e disturbi, anche a distanza di tempo.

Consulenza personalizzata
Pertanto, anche nei casi considerati come “malattia”, per i quali però si ipotizza che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo o comunque vi sia la presenza di postumi, consigliamo di rivolgersi agli sportelli del Patronato ACLI per una consulenza personalizzata, perché ogni caso va analizzato con attenzione e competenza.
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Massimiliano Assalve