Lavoratori all’estero: in quale Stato bisogna presentare la dichiarazione dei redditi?

Ci avviciniamo alla stagione delle dichiarazioni dei redditi in Italia ed in molti Stati esteri. La domanda che molti lavoratori emigrati all’estero ci pongono è sempre la stessa: “Devo fare la dichiarazione dei redditi in Italia o solo nello Stato in cui attualmente lavoro?”. Il principio della “residenza fiscale”.

Come ogni anno molti nostri connazionali che lavorano all’estero si trovano davanti ad una serie di incertezze su dichiarazione dei redditi e obblighi fiscali nei confronti dell’Italia e dello Stato estero in cui vivono.

La prima cosa da chiarire è che, secondo la normativa italiana, ai fini dell’imposta per le persone fisiche (IRPEF), i soggetti tenuti al pagamento della tassa sono le persone fisiche “residenti e non residenti nel territorio dello Stato” (art. 2, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Si ritengono residenti in Italiacoloro che, per la maggior parte dell’anno solare:

  • sono iscritte come residenza all’anagrafe del proprio Comune
  • hanno in Italia il domicilio, inteso come centro dei propri interessi nel senso più largo, come gli affari ed i legami familiari
  • hanno la dimora abituale in Italia

In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, in presenza anche diuna soladi queste tre situazioni, il soggetto è considerato come residente in Italia.
Solo se tutte e tre le situazioni non si verificano, il soggetto viene considerato comenon residente in Italia.
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 7.8.2008, n. 351/E) ha tenuto a precisare che la persona con legami familiari ed interessi patrimoniali e sociali in Italia è da ritenersi obbligato fiscalmente nei confronti dell’Amministrazione Tributaria italiana, indipendentemente dalla presenza fisica in Italia e dal fatto che svolga un lavoro prevalentemente all’estero, e in alcuni casi anche in presenza di iscrizione all’AIRE (ordinanza Corte di Cassazione 1.10.2018, n. 23690).
Detto questo, l’art. 3 del TUIR dispone che l’IRPEF è dovuta da tutti i soggetti residenti in Italia, a prescindere dal luogo di produzione del reddito, mentre per i soggetti non residenti l’imposta è dovuta solo per i redditi prodotti in Italia.
Questa disposizione deve essere considerata tenendo conto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che l’Italia ha stipulato con i singoli Stati esteri per evitare di pagare due volte le imposte sugli stessi redditi.
Bisogna tenere presente che le Convenzioni non sono tutte uguali e si differenziano soprattutto per la natura dei redditi, che possono avere tassazioni diverse.
Per questo motivo si può affermare in termini generali che chi produce reddito all’estero ed è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, dall’imposta IRPEF totale, determinata dal cumulo dei redditi italiani ed esteri, deve detrarre le imposte già pagate all’estero.

Gli operatori dei Patronati ACLI delle Sedi Estere sono a disposizione gratuitamente per darti tutte le informazioni necessarie.

Raffaele DE LEO