Il nuovo anno si apre con importanti novità per i lavoratori addetti alle attività usuranti. La legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto modifiche al DLgs n.67 del 2011 finalizzate a garantire migliori condizioni per il pensionamento.
In particolare, ha previsto:
- l’eliminazione delle “cd. finestre mobili” di 12 o 18 mesi tra la maturazione del requisito e la decorrenza di pensione;
- il congelamento degli adeguamenti alla speranza di vita fino a fine dell’anno 2026;
- la modifica del periodo minimo di attività usurante necessario per rientrare nella deroga;
Il bonus è riservato a particolari categorie di dipendenti: i lavoratori impegnati nelle mansioni indicate nel “Decreto Salvi” del 1999, i lavoratori notturni, gli addetti alla “linea catena” ed i conducenti di veicoli addetti a servizi pubblici di trasporto.
I lavoratori notturni impiegati per un numero di giorni lavorativi annui compresi tra 64 e 77 l’anno subiscono un incremento dei requisiti agevolati a seconda del numero di notti lavorate.
Per averne diritto
A partire dal 2017, per rientrare nella deroga occorre che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per:
- almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, senza più il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito;
oppure per:
- un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa.
Tabelle dei requisiti per l’accesso a pensione
Lavoratori dipendenti |
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Anno |
Pensione anticipata requisiti ordinari | Pensione anticipata lavori usuranti | |||
Uomini | Donne | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Età anagrafica minima | Requisito contributivo minimo | |
2015 | 42 e 6 mesi | 41 e 6 mesi | 97,3 | 61 e 3 mesi | 35 |
2016 – 2018 | 42 e 10 mesi | 41 e 10 mesi | 97,6 | 61 e 7 mesi | 35 |
Lavoratori autonomi |
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Anno |
Pensione anticipata requisiti ordinari | Pensione anticipata lavori usuranti | |||
Uomini | Donne | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Età anagrafica minima | Requisito contributivo minimo | |
2015 | 42 e 6 mesi | 41 e 6 mesi | 98,3 | 62 e 3 mesi | 35 |
2016 – 2018 | 42 e 10 mesi | 41 e 10 mesi | 98,6 | 62 e 7 mesi | 35 |
A differenza del passato, una volta perfezionata la quota, per il pensionamento non è più necessario attendere 12 o 18 mesi l’apertura della cd. “finestra”.
Attenzione ai termini !
Per l’anno 2017 la legge di Bilancio fissa due diversi termini di presentazione per le istanze di ammissione al beneficio:
il 1° marzo, per chi maturi i requisiti agevolati entro il 31/12/2017;
il 1° maggio per chi li maturerà nel corso del 2018.
La presentazione della domanda oltre termine non comporta la perdita del diritto alla pensione con i requisiti ridotti ma, in caso di suo accoglimento, lo spostamento della decorrenza della prestazione. Una volta ottenuto il riconoscimento del beneficio, rimane necessaria la presentazione della domanda di pensione.
Tramite i nostri uffici di patronato è possibile avere assistenza sia per l’istanza di ammissione al beneficio, sia per la domanda di pensione vera e propria.