Lavoro domestico: la chiusura del contratto per licenziamento

Prosegue il nostro appuntamento con la rubrica in cui analizziamo le varie casistiche che possono portare alla cessazione del rapporto di lavoro domestico.
Nel primo articolo abbiamo parlato della fine del contratto in seguito alla sua naturale conclusione, oggi invece affronteremo uno dei temi più spinosi che si possano verificare nel corso di un rapporto di lavoro domestico: il licenziamento del lavoratore.
A volte, quando si verifica questa circostanza, si rischiano di incrinare rapporti cordiali e di familiarità creati nel tempo. Vediamo insieme le caratteristiche del licenziamento e come affrontare al meglio questo momento.

Quando si verifica?
Tutte le volte che è il datore a decidere di porre fine al rapporto di lavoro si ha un licenziamento.
Considerando il presupposto che vede il lavoro domestico come un rapporto basato sulla fiducia e l’armonia familiare, il datore di lavoro non ha bisogno di una causa che debba ritenersi giusta. In nessun caso infatti è previsto il reintegro nel posto di lavoro, anche se concluso illegittimamente.
Se il contratto era in regime di convivenza, al suo termine il lavoratore dovrà lasciare l’appartamento liberandolo dai suoi affetti personali.

Spetta il preavviso?
Il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto la data di cessazione dando un congruo preavviso al lavoratore. I termini del preavviso variano in base all’anzianità del contratto e all’orario settimanale.
Lo schema che segue dettaglia con precisione quali sono i giorni di preavviso stabiliti dal C.C.N.L.

 

  ANZIANITA’ CONTRATTUALE  PREAVVISO DEL LAVORATORE 
Prima del trentunesimo
giorno successivo al
termine di congedo
di maternità
Rapporto di lavoro oltre le 24 ore settimanali  Fino a 5 anni  8 giorni  30 giorni 
Oltre 5 anni  15 giorni  60 giorni 
 
Rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali  Fino a 2 anni  8 giorni  16 giorni 
Oltre 2 anni  15 giorni  30 giorni 

 

Questi tempi di preavviso si raddoppiano nel caso di licenziamento comunicato dal primo al trentunesimo giorno dopo il rientro dal congedo di maternità obbligatorio. 
Qualora le cause che hanno portato alla chiusura del contratto siano dovute a una grave mancanza del lavoratore il licenziamento avviene in tronco, senza necessità di alcun preavviso da parte del datore.
In tutti gli altri casi il preavviso è obbligatorio e se non rispettato dovrà essere compensato economicamente al lavoratore con un’indennità sostitutiva. 

Spetta la disoccupazione al lavoratore?
Si, se il lavoratore ha maturato almeno 13 settimane di contributi Inps negli ultimi 4 anni oppure se ha lavorato per almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione.  

Una corretta gestione
Per una corretta gestione del vostro contratto di lavoro domestico potete rivolgervi allo sportello Colf e Badanti del Patronato Acli a voi più vicino. 

 

Donatella Raggi