Lavoro domestico: la chiusura del contratto senza preavviso

Luca deve trasferirsi immediatamente a Londra per questioni di lavoro. Per questo si vede costretto a chiudere il contratto con la colf (che lavora da lui dal 2018 per 5 ore settimanali) senza poterle dare preavviso. Quali sono le ultime spettanze che dovrà liquidare alla lavoratrice in questo caso? Vediamolo insieme.

Colf e badanti: chiusura del contratto senza preavviso

La conclusione unilaterale di un contratto di lavoro deve esser sempre preceduta da un congruo preavviso, dato dalla parte concludente. Bisogna innanzitutto distinguere se si tratta di licenziamento (se è il datore di lavoro che decide di chiudere il contratto) o di dimissioni (ovvero è il lavoratore che pone fine al rapporto di lavoro).  

È poi il CCNL del lavoro domestico che stabilisce quanti giorni prima dovrà essere avvisata l’altra parte. Il numero dei giorni varia in base all’anzianità del rapporto di lavoro e all’orario settimanale svolto. In questa tabella sono riportati i giorni dovuti. 

 

ORARIO SETTIMANALE  ANZIANITA’  

CONTRATTUALE 

PREAVVISO  

DEL DATORE 

PREAVVISO 

DEL LAVORATORE 

Prima del trentunesimo giorno successivo al termine di congedo di maternità 
Rapporto di lavoro  

oltre le 24 ore settimanali 

Fino a 5 anni  15 giorni  8 giorni  30 giorni 
Oltre 5 anni  30 giorni  15 giorni  60 giorni 
         
Rapporto di lavoro 

fino le 24 ore settimanali 

Fino a 2 anni  8 giorni  8 giorni  16 giorni 
Oltre 2 anni  15 giorni  15 giorni  30 giorni 

 

Nel caso in cui il datore di lavoro o il lavoratore non possano dare il preavviso saranno tenuti ad indennizzare alla controparte i giorni mancanti. Quest’ultimi saranno liquidati con un importo pari alla retribuzione dell’ultimo periodo. 

Lavoro domestico: ferie non godute

Se alla conclusione del contratto il lavoratore ha maturato le ferie non godute ha diritto alla loro indennità sostitutiva. In questo caso il datore di lavoro dovrà retribuire i giorni che risultano residui al termine del contratto. L’importo da corrispondere per ogni giorni di ferie sarà pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto (retribuzione minima, scatti di anzianità, vitto e alloggio, superminimo). Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. 

Nel nostro caso Luca dovrà indennizzare alla lavoratrice 15 giorni di mancato preavviso e dovrà compensare le ferie che ha maturato e di cui la lavoratrice non ha ancora goduto. 

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Donatella Raggi