In caso di malattia la lavoratrice deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro; se è assunta ad ore deve anche consegnargli il certificato medico o il numero di protocollo.
Per i lavoratori conviventi invece non è necessario l’invio del certificato a meno che non sia richiesto dal datore di lavoro.
Chi paga?
La malattia è esclusivamente a carico della famiglia. L’INPS non paga alcuna indennità, perciò non è necessario comunicargli l’evento.
In che misura e per quanto tempo?
Il datore di lavoro deve retribuire la dipendente nella misura del 50% per i primi 3 giorni di malattia e del 100% per i successivi e fino ad un limite massimo, che varia in base all’anzianità di servizio maturata presso la famiglia (cfr. tabella).
Superati questi limiti, la malattia è considerata assenza non retribuita.
La lavoratrice ha anche diritto a conservare il suo posto di lavoro per un certo periodo.
Anzianità di servizio | Giorni retribuiti | Conservazione del posto |
fino a 6 mesi | 8 | 10 |
da più di 6 mesi a 2 anni | 10 | 45 |
oltre i 2 anni | 15 | 180 |
Il periodo di conservazione del posto è aumentato del 50% se la malattia è oncologica.
L’intervento della Cas.sa. Colf
In alcune circostanze, come in caso di ricovero ospedaliero, la lavoratrice può presentare richiesta alla Cas.sa. Colf per ottenere, se sono stati versati i relativi contributi, delle prestazioni economiche e il rimborso delle spese sanitarie sostenute.
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Roberta Pietroni