Il lavoro domestico prevede varie tipologie di permessi che possono essere concessi al lavoratore. Vediamo insieme quelle previste dall’articolo 9 del CCNL.
I permessi retribuiti
I permessi retribuiti consentono al lavoratore di percepire la normale paga sono quelli legati a specifiche situazioni:
- per documentate visite mediche;
- per espletare le pratiche burocratiche relative al rinnovo del permesso di soggiorno e quelle di ricongiungimento familiare.
In questi casi le ore di permesso saranno retribuite solo se coincidono con l’orario di lavoro normalmente svolto.
Il numero di ore concesse varia in base alla tipologia del contratto:
ORARIO DI LAVORO | ORE DI PERMESSO | |
Rapporto di lavoro in regime di
CONVIVENZA |
Tempo pieno | 16 ore annue |
Tempo parziale
(livello C, B, BS) |
12 ore annue | |
Rapporto di lavoro in regime di
NON CONVIVENZA |
Più di 30 ore settimanali | 12 ore annue |
Meno di 30 ore settimanali | 12 ore annue da riproporzionare in base all’orario di lavoro |
- I lavoratori padri ai quali spetta un permesso retribuito di 10 giorni in caso di nascita di un figlio oppure il congedo facoltativo nella misura prevista dalla normativa;
- I lavoratori colpiti dal lutto di familiari conviventi o parenti entro il secondo grado hanno diritto a tre giorni lavorativi retribuiti.
I permessi non retribuiti
La norma prevede altresì la possibilità per il datore di lavoro di concedere permessi non retribuiti. Questo si verifica quando c’è un accordo tra le parti e il lavoratore ne fa richiesta, per un breve periodo, dandone un giustificato motivo.
Per una corretta gestione
Per una corretta gestione del contratto di lavoro domestico rivolgiti allo sportello Mondo Colf del Patronato Acli a te più vicino.
Donatella Raggi