Lavoro domestico: retribuzione e licenziamento nella maternità

lavoro domestico retribuzioneNell’ultimo rinnovo del CCNL lavoro domestico è stata inserita una nota che promuove tutte le iniziative utili alla tutela delle lavoratrici madri. Vediamo insieme quali sono i sostegni che spettano alle mamme lavoratrici domestiche. 

La retribuzione 

Durante la maternità la lavoratrice percepisce una somma pari all’80% della retribuzione convenzionale sulla quale vengono calcolati i contributi, indipendentemente dallo stipendio. L’Inps eroga direttamente l’importo ed il datore di lavoro è esonerato dal versamento contributivo e dalla retribuzione. Le lavoratrici continueranno a maturare a carico del datore la tredicesima, il Tfr e le ferie per la restante parte che non è liquidata dall’Inps. 

Licenziamento e dimissioni 

Dall’inizio della gravidanza e per tutto il periodo di maternità la lavoratrice non può essere licenziata. L’unica eccezione ammessa riguarda il licenziamento per giusta causa.  

Nello stesso periodo le dimissioni risultano efficaci solo se sono convalidate dell’Ispettorato Del Lavoro, il quale attesta la chiara volontà della lavoratrice di recedere dal contratto. In caso di dimissioni consegnate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta a dare il preavviso.  

Requisiti per la domanda di maternità 

Condizione necessaria per il riconoscimento della maternità obbligatoria è che la lavoratrice abbia maturato 52 contributi settimanali negli ultimi 24 mesi oppure 26 contributi settimanali negli ultimi 12 mesi. 

Per una corretta gestione 

Per inviare la domanda di maternità il Patronato Acli è sempre a vostra disposizione e per una corretta gestione del contratto di lavoro domestico, rivolgiti allo sportello Lavoro Domestico del Patronato Acli a te più vicino. 

Donatella Raggi