L’Indennità di frequenza in estate si ferma, ma… non sempre

indennita_frequenzaL’indennità di frequenza è una prestazione economica a sostegno delle famiglie dei bambini e ragazzi non in grado di adempiere autonomamente gli atti della propria età.

Tale riconoscimento facilita l’accesso alle cure riabilitative, a benefici fiscali, agli interventi di sostegno del reddito (pensiamo all’assegno al nucleo, ai coefficienti ISEE), consente l’inserimento in programmi di sostegno nella scuola, l’istruzione scolastica e professionale.

Per avere in pagamento l’indennità (pari ad € 279,47 mensili), oltre al verbale della commissione medica è necessario dimostrare che il reddito del minore sia inferiore al limite annualmente rivalutato (per il 2016 pari a 4.800,38 €) e che il minore frequenti:

  • corsi di studio in scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, fin dall’asilo nido;
  • centri di formazione o addestramento professionale;
  • centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nei trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero;

L’indennità spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio delle attività scolastiche, formative o terapeutiche sino al mese successivo a quello della loro cessazione.

Durante le vacanze estive, quindi, l’INPS sospende il pagamento della prestazione per poi ripristinarla con la ripresa dell’anno scolastico o delle altre attività.

Ma se durante il periodo estivo il minore frequenta centri terapeutici, riabilitativi o di recupero è possibile ottenere dall’INPS il pagamento della indennità anche per questi mesi, documentando e certificando la frequenza.

Gli uffici del Patronato Acli sono a tua disposizione anche per assisterti in queste pratiche.