Lo studente orfano rischia di perdere la pensione di reversibilità se lavora?

La bella stagione rappresenta per molti studenti l’occasione per svolgere piccoli lavoretti, in genere legati al turismo, per incrementare le proprie entrate e magari rendersi un po’ indipendenti dai genitori.
In genere si tratta di primi approcci con il mondo del lavoro che meritano di essere incoraggiati ma che, nel caso di studenti orfani titolari di pensione di reversibilità, possono riservare delle sorprese.
La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale il cui fine è quello di supportare economicamente le famiglie che si trovano in difficoltà a causa della scomparsa di un suo componente titolare di reddito, in genere uno dei genitori.
Per l’orfano maggiorenne e studente, universitario o di scuola superiore, il diritto alla pensione è motivato dalla difficoltà a lavorare, e dunque a procurarsi un reddito, a causa degli impegni di studio.
Per questo motivo, lo svolgersi di un’attività lavorativa protratta nel tempo ed adeguatamente remunerata, comporta secondo il legislatore il venir meno della tutela.
In altri termini, in presenza di redditi oltre una certa soglia, è come se l’orfano perdesse la qualifica di studente e con essa il diritto alla quota di pensione, indipendentemente dall’aver effettivamente smesso di studiare.
Diversamente, come affermato dalla Corte Costituzionale, piccoli redditi per lavori precari e saltuari non hanno rilevanza sullo status di studente e consentono al figlio di mantenere la pensione cumulando le due entrate.
In assenza di un’espressa previsione legislativa, l’INPS considera compatibile con la pensione ai superstiti lo svolgimento di una attività lavorativa che generi un reddito inferiore al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%, misurato in base al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il superamento di questa soglia comporta la sospensione della prestazione.
L’Istituto ha fornito alle proprie sedi chiarimenti ed esempi utili che riproponiamo.

Primo esempio. Figlio maggiorenne e studente, che svolge attività lavorativa tra il 01.07.2019 e il 30.09.2019 percependo un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre, per complessivi € 1.750,00.

La soglia da rispettare per mantenere lo status di studente è pari a € 8.669,87 annui da riparametrare ai 3 mesi di lavoro: il limite per il trimestre è, dunque, di € 2.000,73 (€ 8.669,87/13*3). In questo caso il figlio superstite mantiene il diritto alla pensione ai superstiti e cumula i due redditi.

Secondo esempio. Figlio maggiorenne e studente, che svolge attività lavorativa dal 01/07/2019 luglio al 30/09/2019 con un reddito complessivo lordo di € 2.500,00. In questo caso il reddito percepito supera la soglia di riferimento ed il figlio superstite non avrà diritto alla pensione ai superstiti, che dovrà essere sospesa o recuperata per trimestre lavorato e ripristinata successivamente.

Franco Bertin