Ma che fine ha fatto la colf?

quesitoCirca un mese fa l’assistente familiare che lavora a casa di mia madre ci ha chiesto un periodo di ferie, doveva rientrare la scorsa settimana ma non ho più avuto notizie. Come devo fare? Posso licenziarla?

L’art. 21 del Contratto collettivo nazionale (Ccnl) prevede che “le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro” e ancora “le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento”.

Pertanto, in questo caso la lavoratrice che non rientra al lavoro il giorno stabilito dopo un periodo di ferie o permesso senza preavviso non rispetta i propri obblighi contrattuali e può essere licenziata per giusta causa.

Per evitare contestazioni

 È sempre buona regola far sottoscrivere alla lavoratrice/lavoratore una lettera in cui viene indicato il periodo di ferie richiesto e specificato il giorno di rientro, con l’avvertimento che il mancato rientro sarà considerato assenza non giustificata.

In caso di mancato rientro

Si dovrà seguire la procedura indicata sempre nel CCNL:

  1. inviare una lettera di contestazione alla lavoratrice, presso il domicilio eletto nella lettera di assunzione;
  2. lasciar decorrere i cinque giorni previsti per fornire la giustificazione dell’assenza o della causa di forza maggiore che ne ha reso impossibile la comunicazione;
  3. procedere con il licenziamento da comunicare alla lavoratrice per iscritto, alla scadenza dei cinque giorni, sempre al domicilio eletto nella lettera di assunzione.

Importante

Nella lettera di assunzione è importante, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, indicare la residenza e il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, a prescindere dall’effettiva presenza.

Infatti, l’art. 6 del CCNL prevede l’indicazione de “la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro”, specificando che “per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro”.

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