Offerta di lavoro congrua e giustificato motivo: cosa prevede il nuovo decreto?
Da pochi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa i criteri per considerare congrua un’offerta di lavoro.
Il decreto, sottoscritto lo scorso 10 aprile 2018, stabilisce che per chi percepisce l’indennità NASpI rifiutare un’offerta congrua di lavoro comporta sanzioni: per questo è fondamentale sapere quando si può considerare congrua un’offerta di lavoro e quali sono i motivi che possono escludere il rischio di sanzioni in caso di rifiuto di un’offerta congrua.
Quando un’offerta può essere definita “congrua”?
Di seguito i criteri indicati nel decreto per determinare la congruità delle offerte di lavoro:
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico
- durata dello stato di disoccupazione
- entità della retribuzione dell’offerta di lavoro
Le regole da seguire le possiamo riassumere nella tabella che segue.
Durata stato disoccupazione | L’offerta è congrua se: | Tipologia contratto | Distanza del luogo di lavoro |
da 0 fino a 6 mesi | corrisponde a quantoconcordato nel patto di servizio personalizzato, per area/e di attivitànell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato. | a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminatooppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore atre mesi; b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con unorario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro; c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL, ex D.lgs 81/2015 | – non più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Se non ci sono mezzi di trasporto pubblici i valori vanno ridotti del 30%. |
da più di 6 fino a 12 mesi |
rientra – nelle aree di attività comprese nel processo dilavoro del settore economico professionale di riferimento o – in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economicoProfessionale, in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato. | ||
più di 12 mesi | rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nelsettore economico professionale, o in aree di attività afferenti adaltri settori economico professionali, in cui vi sia continuità deicontenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato. | – non più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Se non ci sono mezzi di trasporto pubblici i valori vanno ridotti del 30% |
Rifiuto per giustificati motivi: i casi
Rifiutare un’offerta congrua senza un giustificato motivo comporta sanzioni. Di seguito i casi che sono considerati giustificato motivo:
- a) stato di malattia o di infortunio, dimostrato con idonea certificazione;
- b) servizio civile e richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge;
- d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
- e) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.
Il disoccupato che intende rifiutare un’offerta congrua è tenuto a comunicarlo e documentarne il motivo entro 2 giorni.
Il centro per l’impiego, qualora non ritenga valide le motivazioni addotte, ha il dovere di comunicarlo all’interessato, il quale ha tempo due giorni per chiedere di essere sentito in merito.
E per i disabili?
Le disposizioni del decreto si applicano anche alle persone con disabilità (collocamento mirato L. 68/99) in quanto compatibili. La congruità dell’offerta in questo caso è valutata anche alla luce di quanto annotato nel fascicolo personale, relativo alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti, e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata.
Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni.