Offerta di lavoro congrua e giustificato motivo: cosa prevede il nuovo decreto?

Offerta di lavoro congrua e giustificato motivo: cosa prevede il nuovo decreto?

Da pochi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa i criteri per considerare congrua un’offerta di lavoro.

Il decreto, sottoscritto lo scorso 10 aprile 2018, stabilisce che per chi percepisce l’indennità NASpI rifiutare un’offerta congrua di lavoro comporta sanzioni: per questo è fondamentale sapere quando si può considerare congrua un’offerta di lavoro e quali sono i motivi che possono escludere il rischio di sanzioni in caso di rifiuto di un’offerta congrua.

 

Quando un’offerta può essere definita “congrua”?

Di seguito i criteri indicati nel decreto per determinare la congruità delle offerte di lavoro:

  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate
  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico
  3. durata dello stato di disoccupazione
  4. entità della retribuzione dell’offerta di lavoro

 

Le regole da seguire le possiamo riassumere nella tabella che segue.

 

Durata stato disoccupazione L’offerta è congrua se: Tipologia contratto Distanza del luogo di lavoro
da 0 fino a 6 mesi corrisponde a quantoconcordato nel patto di servizio personalizzato, per area/e di attivitànell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato. a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminatooppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore atre mesi; b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con unorario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro; c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL, ex D.lgs 81/2015 – non più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Se non ci sono mezzi di trasporto pubblici i valori vanno ridotti del 30%.
da più di 6
fino a 12 mesi
rientra – nelle aree di attività comprese nel processo dilavoro del settore economico professionale di riferimento o – in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economicoProfessionale, in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
più di 12 mesi rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nelsettore economico professionale, o in aree di attività afferenti adaltri settori economico professionali, in cui vi sia continuità deicontenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato. – non più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Se non ci sono mezzi di trasporto pubblici i valori vanno ridotti del 30%

 

Rifiuto per giustificati motivi: i casi

Rifiutare un’offerta congrua senza un giustificato motivo comporta sanzioni. Di seguito i casi che sono considerati giustificato motivo:

  1. a) stato di malattia o di infortunio, dimostrato con idonea certificazione;
  2. b) servizio civile e richiamo alle armi;
  3. c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge;
  4. d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
  5. e) casi di limitazione legale della mobilità personale;
  6. f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.

 

Il disoccupato che intende rifiutare un’offerta congrua è tenuto a comunicarlo e documentarne il motivo entro 2 giorni.

Il centro per l’impiego, qualora non ritenga valide le motivazioni addotte, ha il dovere di comunicarlo all’interessato, il quale ha tempo due giorni per chiedere di essere sentito in merito.

 

E per i disabili?

 

Le disposizioni del decreto si applicano anche alle persone con disabilità (collocamento mirato L. 68/99) in quanto compatibili. La congruità dell’offerta in questo caso è valutata anche alla luce di quanto annotato nel fascicolo personale, relativo alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti, e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata.

 

Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni.