Pensione 2020 per i lavoratori precoci: domanda entro il 1° marzo

Per il 2019 il termine delle domande per la pensione anticipata destinata ai cosiddetti “lavoratori precoci” era fissato al 30 novembre, ma nella Legge di Bilancio 2020 (salvo sorprese in fase di approvazione della legge), la possibilità è prevista anche per il 2020, con la presentazione delle domande entro il 1° marzo.
Le domande presentate successivamente e, comunque, entro il 30 novembre dello stesso anno, vengono valutate positivamente solo in presenza della copertura finanziaria.

Chi sono i lavoratori precoci?
Vengono considerati “lavoratori precoci” coloro i quali hanno iniziato da giovanissimi l’attività lavorativa: per essere riconosciuti tali, devono avere nella propria posizione assicurativa almeno un anno di contributi previdenziali accreditati prima di aver compiuto il 19° anno di età.

La pensione anticipata
Per questa tipologia di lavoratori, l’accesso alla pensione è possibile nel caso in cui possano far valere almeno 41 anni di contributi previdenziali versati.

Oltre al perfezionamento del requisito contributivo, la pensione può essere richiesta dal lavoratore solo in presenza di almeno una delle seguenti situazioni:

essere nelle condizioni di disoccupato, in seguito ad un licenziamento o a dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale, e aver terminato di riscuotere la disoccupazione da almeno tre mesi

essere stato riconosciuto invalido civile dalla Commissione Medica Legale dell’ASL, con una percentuale pari almeno al 74 %

avere assistito, almeno per sei mesi prima della domanda di pensione, il coniuge o un parente di primo grado riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità (ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3) e conviventi con il richiedente; oppure un parente o un affine di secondo grado, sempre convivente, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap siano invalidi o deceduti.

aver svolto per almeno sette anni, nell’arco degli ultimi dieci anni lavorativi, attività comprese nel seguente elenco dei “lavori usuranti”:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione, e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

 

La pensione decorre dopo il terzo mese trascorso dalla data del raggiungimento dei requisiti, quindi è più che mai necessario prepararsi per tempo, consultando gli operatori esperti delle varie sedi del Patronato ACLI presenti nella tua Regione. Trova la sede più vicina o fissa un appuntamento.

Raffaele De Leo

 

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