Pensione esodati: nona salvaguardia per lavoratori cessati


Continua il nostro approfondimento sulle categorie di lavoratori interessati alla nona “Salvaguardia” introdotta dalla Legge di Bilancio 2021: una norma che consente agli “esodati” di accedere al pensionamento secondo i requisiti in vigore al 31 dicembre 2011.

Dopo la categoria degli “Autorizzati ai Versamenti Volontari”, oggi parliamo dei “Lavoratori cessati”.

 

 

 

 


BENEFICIARI
Lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30.06.2012, in seguito ad accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo

Condizioni
avere cessato l’attività lavorativa al 30.06.2012 (nel caso di accordi collettivi, questi devono essere intervenuti entro il 31.12.11)
maturare la decorrenza di pensione entro 6.01.2022

Non è consentito aver lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 30.06.2012, mentre è ammessa qualsiasi altra tipologia di contratto.

La domanda di verifica del diritto dovrà essere presentata all’ITL entro il 2.03.2021


BENEFICIARI
Lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012, per accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo

Condizioni
avere cessato l’attività lavorativa dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012 (nel caso di accordi collettivi, questi devono essere intervenuti entro il 31.12.11)
maturare la decorrenza di pensione entro il 6.01.2022

Non aver lavorato con contratto a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, mentre è ammessa qualsiasi altra tipologia di contratto.

La domanda di verifica del diritto dovrà essere presentata all’ITL entro il 2.03.2021.


BENEFICIARI
Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale, ovvero licenziamento o dimissioni

Condizioni
aver cessato l’attività lavorativa tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011
maturare la decorrenza di pensione entro il 6.01.2022

Non aver lavorato con contratto a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, mentre è ammessa qualsiasi altra tipologia di contratto.

La domanda di verifica del diritto dovrà essere presentata all’ITL entro il 2.03.2021


 

L’accesso al pensionamento non potrà essere riconosciuto con una decorrenza antecedente al 1° gennaio 2021.
Come per le precedenti operazioni di “salvaguardia”, spetta all’Inps il compito di stilare le graduatorie dei lavoratori ammessi al beneficio e il monitoraggio delle domande di pensionamento, nei limiti della platea massima di 2.400 persone prevista dalla norma.

 

La domanda
I lavoratori cessati in possesso dei requisiti riportati, entro il 2 marzo 2021 dovranno inoltrare la domanda di verifica del diritto alla “salvaguardia” all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Noi del Patronato ACLI monitoriamo costantemente le novità: continuate a seguire le nostre News, vi terremo aggiornati su tutto e nei prossimi giorni proseguiremo la pubblicazione delle notizie relative alle altre categorie di lavoratori interessati alla nona “salvaguardia”.

 

Una consulenza personalizzata
Gli operatori del Patronato ACLI sono a tua disposizione per una consulenza previdenziale personalizzata e per assisterti in tutte le fasi di presentazione della domanda di pensione, perché nulla va lasciato al caso.
Trova la sede più vicina nella tua provincia e contattaci via telefono o via mail, oppure prenota un appuntamento: ti aspettiamo!