Pensioni: a dicembre Tredicesima con bonus aggiuntivo

tredicesima_importoaggiuntivoA dicembre, alcuni pensionati riceveranno, insieme alla tredicesima mensilità, il pagamento dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro.

A chi spetta?

Il bonus, introdotto dalla finanziaria del 2001, è previsto per tutte le pensioni erogate dall’Inps, con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, le prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

I requisiti

Il diritto alla somma aggiuntiva è subordinato al perfezionamento di due requisiti:

  • l’importo complessivo delle pensioni possedute dal titolare (comprensivo delle maggiorazioni e dell’incremento al milione) non deve superare il limite, per il 2016, di € 6.686,01.
  • l’una tantum è riconosciuta solo se risultano rispettati, per il 2016, i seguenti limiti di reddito:
  • il pensionato non coniugato non deve possedere un reddito assoggettabile all’Irpef superiore a € 9.796,60;
  • per il pensionato coniugato il limite di reddito cumulato con il coniuge è di € 19.593,21 (non deve comunque essere superato il limite personale di € 9.796,60).

I redditi da considerare sono gli stessi previsti per il diritto al trattamento minimo. Sono esclusi quindi, oltre alla casa di abitazione, il TFR, le rendite Inail, le pensioni di guerra, le prestazioni di invalidità civile e i trattamenti di famiglia.

Il pagamento

L’importo aggiuntivo viene pagato:

  • in misura intera se l’importo complessivo annuo della pensione non supera i 6.531,07 euro;
  • in misura ridotta nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra 6.531,07 e 6.686,01 euro annui;
  • in misura nulla se l’importo complessivo delle pensioni risulta superiore a 6.686,01 euro.

Pensioni con decorrenza 2016

Per le pensioni aventi decorrenza nel corso dell’anno, il bonus ed il limite di reddito per averne diritto sono calcolati rispetto ai mesi di percezione della pensione. Il beneficio è erogato dall’Istituto in via provvisoria, in attesa della verifica dei dati reddituali definitivi. L’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né in relazione alla concessione di altre prestazioni.