Pensioni, in vigore i nuovi coefficienti per il calcolo contributivo

Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per calcolare le pensioni con il sistema contributivo, introdotto dalla riforma Dini del 1995.
I coefficienti di trasformazione consentono di determinare l’importo del trattamento pensionistico tenendo conto dell’aspettativa di vita della persona al momento del pensionamento.
L’importo della pensione annua si ottiene applicando al montante contributivo del lavoratore, cioè la somma dei contributi accantonati nella vita lavorativa, rivalutati sulla base della crescita del PIL, il coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione.
Fino al 31/12/2009 sono stati utilizzati i coefficienti fissati dalla legge Dini che, secondo la previsione iniziale, dovevano essere aggiornati ogni 10 anni, tenendo conto dell’andamento delle aspettative di vita. La prima modifica è avvenuta solo nel 2010 per effetto della legge 247/2007, la quale aveva previsto che le revisioni future fossero applicate su base triennale e non più decennale.
La Riforma Monti-Fornero è intervenuta nuovamente prevedendo un ulteriore aggiornamento per il triennio 2013/2015 e 2016/2018 nei quali, per la prima volta, i coefficienti sono stati estesi anche per età ricomprese tra i 66 ed i 70 anni.
I nuovi coefficienti, applicati alle pensioni liquidate dal 1° gennaio di quest’anno, rimarranno in vigore per due anni, quindi fino al 31/12/2020, e sono ora estesi fino al limite di età di 71 anni.
I nuovi parametri, corretti verso il basso per l’aumento della durata della vita media, riguardano solo la parte della pensione che ricade sotto il regime del calcolo contributivo.
Questo significa che sono interessati, seppure in misura maggiore o minore, tutti i lavoratori, in quanto a partire dal 1° gennaio 2012 il calcolo contributivo è stato esteso a tutti.
Per chi fa valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 l’effetto è abbastanza limitato in quanto la parte contributiva della pensione interessa solo le anzianità maturate dal 2012.
Sono maggiormente penalizzati invece: i lavoratori in possesso al 1995 di un’anzianità inferiore ai 18 anni, per i quali il calcolo contributivo interessa la quota di pensione maturata dal 1° gennaio 1996; coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995, la cui pensione è calcolata con il calcolo interamente contributivo.
Sono inoltre soggetti al calcolo interamente contributivo i soggetti:

  • privi di anzianità contributiva prima del 1996;
  • iscritti alla Gestione Separata;
  • che esercitano l’opzione al sistema contributivo;
  • che chiedono la pensione in regime di totalizzazione, salvo in alcuni casi.

 

Età Anni 1996/2009 Anni 2010/2012 Anni 2013/2015 Anni 2016/2018 Anni 2019/2020
57 4,720% 4,419% 4,304% 4,246% 4,200%
58 4,860% 4,538% 4,416% 4,354% 4,304%
59 5,006% 4,664% 4,535% 4,468% 4,414%
60 5,163% 4,798% 4,661% 4,589% 4,532%
61 5,334% 4,940% 4,796% 4,719% 4,657%
62 5,514% 5,093% 4,940% 4,856% 4,790%
63 5,706% 5,257% 5,094% 5,002% 4,932%
64 5,911% 5,432% 5,259% 5,159% 5,083%
65 6,136% 5,620% 5,435% 5,326% 5,245%
66 5,624% 5,506% 5,419%
67 5,826% 5,700% 5,604%
68 6,046% 5,910% 5,804%
69 6,283% 6,135% 6,021%
70 6,541% 6,378% 6,257%
71 6,513%