PENSIONI: NON HAI RICEVUTO LA QUATTORDICESIMA, CHE FARE?

quesitoBuongiorno, mi chiamo Anna e il 2 agosto compirò 64 anni, ho fatto l’operaia per 21 anni e percepisco una pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, di € 759 al mese. Mi hanno detto che quest’anno avrei avuto diritto alla quattordicesima ma al primo di luglio non ho ricevuto nulla, come mai?

La somma aggiuntiva, detta “quattordicesima mensilità dei pensionati”, è stata attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali e che alla data del 31 luglio 2016 hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Per chi raggiunge il requisito anagrafico dal 1° di agosto al 31/12/2016 ne otterrà il pagamento col rateo di dicembre, se rispettato il limite di reddito in misura proporzionale ai mesi nei quali ha raggiunto il requisito anagrafico.

La somma aggiuntiva, detta “quattordicesima mensilità dei pensionati”, spetta ai titolari di una pensione a base contributiva (sono esclusi assegni sociali e le prestazioni per invalidità civile), che abbiano compiuto i 64 anni di età e che possiedano un reddito inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo (€ 9.786,86 per il 2016).

L’importo della 14° varia in base al numero di anni di contribuzione versati.

Anni di contribuzione Importo

14° intera

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Fino a 15 anni Fino a 18 anni 336,00
Oltre 15 anni

fino a 25

Oltre 18 anni

fino a 28

420,00
Oltre 25 anni Oltre 28 anni 504,00

 

Il possesso di redditi superiori al limite ma inferiori al limite incrementato della ipotetica somma aggiuntiva spettante, determina la messa in pagamento di un importo ridotta di 14°.

Il possesso di redditi superiori al limite incrementato della somma aggiuntiva, non consente di avere in pagamento alcuna somma aggiuntiva.

Torniamo a Lei

Sulla base dei suoi contributi l’importo intero della 14° sarebbe pari a € 420, andrà riproporzionato sulla base dei mesi nei quali è in possesso del requisito anagrafico (agosto-dicembre).

Inoltre già solo l’importo annuo della sua pensione supera – sebbene di poco – il limite di reddito per avere in pagamento l’intera somma aggiuntiva spettante, pertanto potrà avere in pagamento la somma aggiuntiva riproporzionata e ridotta entro il limite incrementato della somma aggiuntiva riproporzionata.

Cosa fare?

Per stabilire il diritto e l’importo spettante e per inoltrare apposita domanda telematica comunicando i redditi all’INPS può avvalersi del servizio gratuito del Patronato Acli. Venga trovarci in una delle nostre sedi a lei più vicina.