Il premio alla nascita: la domanda entro un anno

Il premio alla nascita  è un sostegno economico che consiste nella corresponsione una tantum di 800 euro alle donne gestanti o alle madri, come contributo dello Stato alla genitorialità: la domanda può essere presentata entro un anno dal parto o dall’adozione del minore.  

Con l’introduzione dell’Assegno Unico questa prestazione per l’anno 2022 andrà a decadere, rimane ancora in vigore per i soli eventi (nascite e – da presumersi – inizio dell’8° mese di gravidanza, adozioni etc…) che si verificano entro il 31/12/2021.

Il sostegno è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano residenti in Italia con cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane). Sono ammesse al beneficio anche le cittadine non comunitarie residenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.  

I requisiti  

Il beneficio dell’una tantum di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 

1) Compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) 

2)  Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza 

3) Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;  

4) Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.  

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Ad esempio in caso di parti gemellari o adozioni plurime il bonus viene erogato in base al numero dei figli e non per singolo evento (es. 2 gemelli = 1.600 euro; 3 gemelli = 2.400 euro; 2 bimbi adottati (o in preaffidamento) = 1.600 euro e così via). E viene corrisposto senza tener conto del reddito o dall’ISEE della beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa, previa presentazione di apposita domanda dalla madre avente diritto all’INPS.  

La domanda

La richiesta va inviata per via telematica all’Istituto e solo dopo il settimo mese di gravidanza, corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se l’istanza viene presentata dopo il parto, basta autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.  

In caso di adozione o affidamento preadottivo bisogna invece allegare alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), oppure riportare nella domanda gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.  

Consulenza e assistenza per l’invio della domanda  

Le domande possono essere presentate entro un anno dal parto o dall’adozione del minore.  

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Katia Marazzina