Quale contribuzione a fini pensionistici per i volontari del Servizio Civile?


Forse non tutti sanno che i 12 mesi del servizio civile volontario, oltre che un’esperienza di crescita personale, possono essere valorizzati anche ai fini di una futura pensione.
Negli anni si sono susseguite disposizioni normative che hanno modificato l’inquadramento previdenziale dei giovani avviati al servizio civile, prevedendo modalità di accredito contributivo diverse a seconda dell’epoca in cui il servizio è stato prestato.
Fino al 31 dicembre 2005 i periodi di servizio civile sono validi ai fini pensionistici quale contribuzione figurativa con le stesse modalità di accredito previste per il servizio militare. Dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, dopo la sospensione della leva obbligatoria, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria e i giovani impegnati nel servizio sono assicurati, ai fini pensionistici, con iscrizione alla Gestione Separata. In pratica, i periodi di servizio civile sono coperti da contribuzione obbligatoria, con onere a carico del Fondo Nazionale.

Veniamo a oggi: a partire dal 1° gennaio 2009, per effetto delle disposizioni introdotte dal “decreto anticrisi” del 2008 (DL 185/2008), cessa qualsiasi obbligo contributivo a carico del Fondo Nazionale e i relativi periodi di servizio sono coperti da contribuzione solo mediante riscatto, con onere a carico degli assicurati. I giovani che hanno iniziato il servizio civile nel 2008 e hanno concluso l’attività nel corso dell’anno 2009, hanno continuato ad essere iscritti alla Gestione separata per tutto il periodo di durata del servizio.
Il riscatto può essere chiesto all’Inps, alla gestione ex-Inpdap, nella Gestione Separata, ecc., purché risulti versato, al momento della domanda, almeno un contributo obbligatorio. Il periodo di servizio civile da riscattare, inoltre, non deve risultare già coperto da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e il riscatto può essere chiesto solo per una parte del periodo di servizio svolto. L’onere si può versare in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili, senza applicazione di interessi.

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