In caso di infortunio sul lavoro anche il lavoratore domestico ha diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL.
La contribuzione versata dal datore di lavoro all’Inps, su base trimestrale, comprende sia i contributi previdenziali che quelli assicurativi dell’INAIL e CASSACOLF a copertura degli eventi di infortunio e malattia.
È considerato infortunio sul lavoro ogni incidente che avviene per causa violenta mentre si svolge il lavoro e dal quale deriva la morte o una inabilità, permanente o assoluta ma temporanea, superiore a 3 giorni.
Non è sufficiente che l’evento avvenga durante l’orario o nell’ambiente di lavoro, ma è necessario che ci sia un rapporto di causa – effetto (diretto o indiretto) tra l’attività lavorativa svolta e l’evento lesivo.
La lesione può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.
La tutela INAIL scatta in presenza di prognosi superiori ai 3 giorni e prevede prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza, compilando l’apposito modello e rispettando i seguenti termini:
– entro le 24 ore, per gli infortuni mortali o presunti tali;
– entro 2 giorni dal ricevimento del certificato con prognosi superiore ai 3 giorni, o dal ricevimento del certificato di continuazione della prognosi inizialmente pari o inferiore ai 3 giorni.
Spetta al datore di lavoro corrispondere la retribuzione globale per i primi 3 giorni di assenza, dal 4° giorno sarà direttamente l’INAIL ad erogare l’indennità giornaliera fino all’avvenuta guarigione clinica (certificata dal medico di base o dal medico INAIL).
I lavoratori domestici infortunati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
Anzianità di servizio – Giorni di conservazione del posto di lavoro
(calcolati nei 365 giorni precedenti l’evento)
– Fino a 6 mesi di anzianità di servizio (superato il periodo di preavviso): il lavoratore può conservare il posto per 10 giorni;
– Da 6 mesi a 2 anni di servizio: il lavoratore può conservare il posto per 45 giorni;
– Oltre i 2 anni di servizio: il lavoratore può conservare il posto per 180 giorni.
Il periodo di assenza dal lavoro per infortunio è calcolato nell’anzianità di servizio del lavoratore e sospende sia il periodo di prova che quello di preavviso di licenziamento o dimissioni.