Quali le tutele in casi di infortunio per i lavoratori domestici?

In caso di infortunio sul lavoro anche il lavoratore domestico ha diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL.  

La contribuzione versata dal datore di lavoro all’Inps, su base trimestrale, comprende sia i contributi previdenziali che quelli assicurativi dell’INAIL e CASSACOLF a copertura degli eventi di infortunio e malattia. 

È considerato infortunio sul lavoro ogni incidente che avviene per causa violenta mentre si svolge il lavoro e dal quale deriva la morte o una inabilità, permanente o assoluta ma temporanea, superiore a 3 giorni. 
Non è sufficiente che l’evento avvenga durante l’orario o nell’ambiente di lavoro, ma è necessario che ci sia un rapporto di causa – effetto (diretto o indiretto) tra l’attività lavorativa svolta e l’evento lesivo.  

La lesione può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. 

 
La tutela INAIL scatta in presenza di prognosi superiori ai 3 giorni e prevede prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo. 
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza, compilando l’apposito modello rispettando i seguenti termini: 
– entro le 24 ore, per gli infortuni mortali o presunti tali; 
– entro 2 giorni dal ricevimento del certificato con prognosi superiore ai 3 giorni, o dal ricevimento del certificato di continuazione della prognosi inizialmente pari o inferiore ai 3 giorni. 
 
Spetta al datore di lavoro corrispondere la retribuzione globale per i primi 3 giorni di assenza, dal 4° giorno sarà direttamente l’INAIL ad erogare l’indennità giornaliera fino all’avvenuta guarigione clinica (certificata dal medico di base o dal medico INAIL). 
 
I lavoratori domestici infortunati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:  

Anzianità di servizio – Giorni di conservazione del posto di lavoro  
(calcolati nei 365 giorni precedenti l’evento)
– Fino a 6 mesi di anzianità di servizio (superato il periodo di preavviso): il lavoratore può conservare il posto per 10 giorni;
– Da 6 mesi a 2 anni di servizio: il lavoratore può conservare il posto per 45 giorni;
– Oltre i 2 anni di servizio: il lavoratore può conservare il posto per 180 giorni. 

Il periodo di assenza dal lavoro per infortunio è calcolato nell’anzianità di servizio del lavoratore e sospende sia il periodo di prova che quello di preavviso di licenziamento o dimissioni.