Di regola il lavoratore dipendente è tutelato quando si trova in stato di malattia e tranne in casi particolari non può essere licenziato: vediamo quali sono
Il lavoratore durante la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dalla legge o dal contratto collettivo, generalmente non inferiore a 180 giorni. Alla scadenza di questo periodo, definito periodo di comporto, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro.
Esistono però delle ipotesi che consentono al datore di lavoro di licenziare il lavoratore anche durante il periodo di comporto:
- cessazione totale dell’attività d’impresa: in questo caso tutti i lavoratori vengono licenziati;
- licenziamento per giusta causa: avviene per una grave mancanza del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione del rapporto;
- scadenza del termine del contratto a tempo determinato: se il datore di lavoro non lo rinnova, il contratto si intende automaticamente risolto, anche se il lavoratore è in malattia;
- licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione: si verifica quando durante la malattia al lavoratore venga diagnosticato uno stato di invalidità permanente che renda impossibile l’espletamento delle mansioni cui era assegnato;
- mancato superamento del periodo di prova: durante il periodo di prova il lavoratore può essere licenziato in qualsiasi momento, senza motivazione e senza preavviso;
- mancata conferma al termine del periodo di formazione nell’apprendistato: è l’unico momento all’interno di un contratto di apprendistato in cui il datore di lavoro può interrompere il rapporto anche senza una giusta causa o un giustificato motivo.
Per una consulenza sulle norme e i diritti del lavoratore in malattia o per approfondimenti su quanto prevede a riguardo il tuo contratto collettivo rivolgiti alla sede del patronato Acli più vicina a casa tua
Alberto Meli