Quanti sono i permessi mensili per assistere un familiare disabile? 

Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità, grazie alla legge 104/1992 ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.   

Si può usufruire di questo diritto nel caso in cui il familiare sia un coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora genitori o coniuge abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. 

La norma parla di fruizione “anche in maniera continuativa”, questo vuol dire che i giorni di permesso possono essere goduti in maniera frazionata (a singoli giorni separati nel mese, o ad ore).  

In alcuni casi la modalità organizzativa del lavoro o la durata dell’orario di lavoro possono creare dei problemi di quantificazione dei permessi cui il lavoratore ha diritto. Un recente messaggio dell’INPS è tornato sull’argomento fornendo alcuni chiarimenti relativamente ai lavoratori part time ed a quelli addetti a turnazione. 

 
Lavoro a turni o notturno  
Anche per chi lavora in aziende con organizzazione del lavoro a turnazione, il conteggio dei permessi deve essere fatto a giorni, indipendentemente dalle ore di lavoro che quel giorno avrebbe dovuto prestare.  
Il permesso chiesto per un turno di lavoro festivo equivale ad un giorno di permesso. 
Il permesso chiesto per un turno di lavoro notturno che si svolge a cavallo di due giorni equivale ad 1 giorno di permesso. 

I permessi ex L. 104/92 possono essere fruiti anche frazionati ad ore e nel caso di addetto a lavori notturni il numero di ore mensili fruibili è determinato secondo la seguente formula: 
 orario di lavoro medio settimanale / x3= permessi orari fruibili in un mese numero medio dei giorni/turni lavorativi settimanali  

Lavoro part-time  
Il lavoratore part-time ha i medesimi diritti di un lavoratore full-time. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in base all’entità del lavoro prestato.  
L’attuale mondo del lavoro presenta sempre più flessibilità negli orari e nella durata delle prestazioni lavorative.  
Nel caso di part-time orizzontale (lavoro prestato ogni giorno con orario ridotto), i giorni mensili di permesso rimangono 3, non vanno riproporzionati. 

Nel caso di lavoro part-time verticale o misto, con attività lavorativa prestata solo in alcune giornate del mese, il numero di giorni di permesso fruibili nel mese deve essere determinato secondo la seguente formula:  
orario di lavoro medio settimanale part-time / x 3 = giorni di permesso (arrotondare < 0,50) orario di lavoro medio settimanale full time  


Il numero di giorni fruibili nel caso di mesi di lavoro a tempo pieno tornerà ad essere quello pieno: 3 giorni mensili.  
 
Se il lavoratore part-time (verticale, misto, orizzontale non fa differenza) intende fruire dei permessi ad ore anziché a giorni, il calcolo del massimale orario mensile deve essere così determinato. 
 
orario di lavoro medio settimanale part-time / x 3 = massimale ore fruibili in un mese numero medio dei giorni/turni settimanali full-time 
 
Non sono previsti in questo caso arrotondamenti, ma il massimale sarà espresso in ore e minuti.

 
Vieni da noi. Il Patronato Acli può assisterti nell’invio della richiesta di permessi e verificare con te quanti giorni/ore di permesso ti spettano sulla base del rapporto di lavoro in corso.