Sabato 13 gennaio entra in vigore il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Cos’è la visita fiscale e chi decide se effettuarla
Il lavoratore malato si reca dal medico curante che predispone certificato medico telematico con indicate diagnosi e prognosi di guarigione.
È data facoltà di verifica di quanto certificato tramite le visite fiscali.
L’Amministrazione può chiedere all’INPS (telematicamente e sin dal 1° giorno di assenza) la visita fiscale ma potrà provvedervi d’ufficio anche l’INPS.
Fasce di reperibilità
Per consentire le visite fiscali la legge dispone che il lavoratore ammalato si trovi presso il domicilio indicato nel certificato in determinate fasce orarie, tutti i giorni compresi nel periodo di prognosi, siano essi feriali, festivi o prefestivi.
- dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Molti si aspettavano l’equiparazione delle fasce di reperibilità a quelle dei dipendenti del settore privato (10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00) ma questo non è avvenuto.
La variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere preventivamente comunicata alla propria Amministrazione.
Esonerati dalle fasce di reperibilità
Non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici la cui assenza è riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Opposizione esito visita fiscale
Il lavoratore ammalato che non concorda con il parere del medico che effettua la visita fiscale deve dichiararlo immediatamente, il medico lo annoterà sul verbale che deve essere sottoscritto dal dipendente.
Il dipendente viene quindi invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
Assenza a visita fiscale
L’assenza al proprio domicilio per la visita fiscale viene immediatamente segnalata al datore di lavoro, il medico lascia invito a visita presso l’ufficio medico dell’INPS.
Il datore di lavoro laddove l’assenza risultasse ingiustificata mediante prove documentali, provvederà ad applicare sanzioni e/o i provvedimenti disciplinari
Guarigione anticipata
Se la guarigione avviene prima del termine indicato nel certificato, il dipendente pubblico può rientrare al lavoro ma è necessario che si rivolga al medico che ha predisposto il certificato con la prognosi che si intende ridurre affinchè invii un certificato sostitutivo del precedente.
Solo in caso di assenza o di impedimento assoluto del medico precedente ci si potrà rivolgere ad altro medico.