Riscatto della laurea: sono ancora in tempo?

Nel 2011, prima della Riforma Monti Fornero, ho rinunciato ad un provvedimento di riscatto di laurea che mi sembrava inutilmente oneroso. Alla luce delle auspicate modifiche alla Riforma, posso oggi presentare una nuova domanda di riscatto o deve passare un minimo di tempo?

A differenza della ricongiunzione ex L.29 del 1979, che prevede il necessario trascorrere di un certo lasso di tempo tra la prima e la seconda domanda, la disciplina del riscatto di laurea non prevede vincoli temporali. Lei potrà dunque presentare una nuova domanda.

Naturalmente, trattandosi di una nuova istanza, l’onere del riscatto potrà subire delle variazioni rispetto a quanto comunicatole a suo tempo, tenendo conto della nuova retribuzione e ad altre variabili rilevanti per il calcolo.

Quali periodi di studio possono essere riscattati?

Ricordiamo quali sono i corsi di studio universitari riscattabili:

  • Laurea: si consegue dopo un corso di durata pari a tre anni.
  • Laurea magistrale (ex “laurea specialistica” di durata pari a due anni,) è ottenibile solo dopo aver conseguito la laurea.
  • Laurea magistrale a ciclo unico: tipica del precedente ordinamento, rimane ancora in vigore in alcune facoltà (ad esempio medicina). La durata del corso è compresa fra i quattro e i sei anni.
  • Diploma di specializzazione: si consegue successivamente alla laurea specialistica o alla laurea magistrale ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni.
  • Dottorato di ricerca: corsi regolati da specifiche disposizioni di legge.
  • Le lauree conseguite all’estero a condizione che siano state riconosciute da Università italiana o che comunque abbiano valore legale in Italia. Il periodo riscattabile sarà limitato alla durata del corrispondente corso legale di laurea in Italia. Il corso è riscattabile anche quando gli studi si siano svolti in tutto o in parte all’estero e il titolo sia stato conseguito in Italia.
  • Laurea in teologia e in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

Quanti anni si possono riscattare?

I periodi di studio che possono essere oggetto di copertura contributiva mediante riscatto non possono superare la durata del corso legale previsto per il conseguimento del relativo titolo.

Non si possono riscattare i periodi fuori corso.

Altra condizione essenziale è che sia stato conseguito il titolo (la laurea o il diploma): il periodo di mera frequenza del corso di studi senza il conseguimento del titolo, pertanto, non è mai riscattabile.

E se si cambia facoltà?

Nel caso in cui lo studente abbia, ad un punto del percorso, cambiato facoltà e sia stato iscritto al primo anno del nuovo corso, o ad uno successivo, il riscatto sarà limitato alla durata legale del corso di laurea della seconda facoltà.

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